Il Decreto Ingiuntivo Europeo: presupposti e funzionamento

05.06.2024

Il presente contributo tratterà un istituto tra i meno noti del diritto comunitario, il Decreto ingiuntivo europeo, esso si pone quale alternativa al procedimento interno in controversie aventi natura transfrontaliera. Si analizzeranno i presupposti ed il funzionamento per come previsto dal Regolamento istitutivo (Reg. CE 1896/2006).

L'istituto del Decreto Ingiuntivo europeo, disciplinato dal Regolamento CE 1896/2006, consente ad un soggetto creditore il recupero di un credito nell'ambito dell'Unione Europea, in una controversia che abbia natura transfrontaliera.

Il procedimento presenta alcuni presupposti necessari affinché possa essere esperito, ed una volta instaurato esso si svolgerà innanzi all'autorità giudiziaria competente nel paese del creditore (per esempio in Italia sarà innanzi al Tribunale o al Giudice di Pace in base al valore), ad eccezione dell'Ungheria ove la procedura è di competenza esclusiva del notaio.

Vi è da premettere che il procedimento europeo è un'alternativa a quello interno, pertanto, se ricorrere o meno all'Istituto in esame sarà una scelta del creditore.

Tra i presupposti del procedimento, è essenziale che ci si trovi di fronte ad una controversia transfrontaliera. Per controversia transfrontaliera si intende quella ove, almeno una delle parti, abbia la residenza abituale o il domicilio in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.

Secondo il Regolamento istitutivo, il credito recuperabile tramite il procedimento europeo deve riguardare il settore del diritto civile o commerciale, essendo esclusi dall'ambito applicativo i crediti di natura doganale, fiscale, fallimentare, dei testamenti, di sicurezza sociale, di regime patrimoniale dei coniugi e di responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. 

Sono esclusi, altresì, i crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale, ad eccezione di quelli che abbiano formato oggetto di accordo tra le parti, nel caso di riconoscimento del debito e nel caso di debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene. A differenza del Decreto ingiuntivo interno, nella procedura europea non è necessario allegare documentazione, la domanda è basata solo sulle dichiarazioni del creditore che, eventualmente, dovrà rispondere delle informazioni non veritiere fornite.

Inoltre, il credito dev'essere liquido, esigibile e non contestato, il che ricorda i presupposti per l'emissione di un Decreto ingiuntivo secondo la normativa italiana (certo, liquido ed esigibile).

Nella richiesta di emissione del Decreto Ingiuntivo europeo, il patrocinio di un avvocato è facoltativo, basta, infatti, compilare un modulo standard presente sul portale europeo di giustizia ed inoltrarlo secondo la procedura ivi indicata. Tuttavia, nel caso di opposizione al Decreto l'assistenza di un avvocato sarà necessaria.

Dopo la ricezione del modello compilato, il giudice potrà chiedere all'istante di completare, correggere o modificare la domanda, fissando un caso entro cui il creditore dovrà provvedere. Nel caso in cui la domanda sia completa, il giudice potrà rigettare o accogliere entro 30 giorni dal ricevimento.

A seguito dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, quest'ultima viene riconosciuta ed eseguita in automatico in tutti i paesi dell'UE (ex art. 2 comma 3 Reg. CE 1896/2006), con eccezione della Danimarca. Inoltre, la stessa viene notificata al convenuto che potrà opporsi al Decreto oppure non opporsi facendo sì che diventi esecutivo.

Il contenuto del Decreto specifica che lo stesso è stato emesso solo sulla base dei fatti riportati dal ricorrente, che vi si può proporre opposizione entro 30 giorni e che, in caso di opposizione, il giudizio proseguirà innanzi ai giudici competenti dello stato membro o secondo il procedimento europeo.

Come anticipato, il giudizio di opposizione potrà proseguire secondo le norme del procedimento europeo (nel caso di crediti di modesta entità) ovvero secondo le norme procedurali nazionali, tuttavia, tale scelta dovrà essere stabilita dal creditore già all'atto della richiesta di Decreto. Inoltre, di recente la Cassazione a Sez. Unite ha stabilito che nel caso di scelta del rito nazionale per l'opposizione, dovrà essere il creditore a provvedere alla relativa instaurazione entro il termine stabilito dal giudice, a pena dell'estinzione della procedura (Cass. S.U. 2840/2019).

Nell'atto di opposizione il debitore dovrà contestare il credito, ma non avrà l'onere di precisarne le ragioni, le quali verranno esposte nella fase successiva.

Il rigetto della domanda avviene in caso di assenza delle condizioni previste dagli artt. 2, 3, 4, 6, 7 e 11 del Regolamento, e nello specifico: il credito non è transfrontaliero; il credito è relativo ad una materia tra quelle escluse dall'ambito applicativo; il credito non è pecuniario, liquido, o esigibile; se vi è incompetenza giurisdizionale; il credito è manifestamente infondato; se la domanda è incompleta o errata; se il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell'art. 9 c. 2 Reg.[1]; se il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'art. 10 Reg.[2]

L'eventuale rigetto non è impugnabile.

Dunque, come si è avuto modo di approfondire il Decreto Ingiuntivo europeo è un procedimento molto semplificato per il recupero di un credito di natura transfrontaliera, tuttavia, la normativa attualmente in vigore pare essere ancora scarna e da perfezionare. In ogni caso il vantaggio rispetto all'esecuzione di un Decreto ingiuntivo interno è evidente, poiché come si è visto il DI europeo è immediatamente esecutivo in tutti gli Stati membri con eccezione della Danimarca, al contrario, il Decreto ingiuntivo emesso a livello nazionale dovrà preventivamente essere riconosciuto nello stato di esecuzione affinché possa essere efficace. Inoltre, la circostanza che il Decreto possa essere richiesto autonomamente tramite il portale europeo dedicato e senza la necessità di allegazioni lo rende decisamente più celere ed economico rispetto alla parallela procedura nazionale.

Dott. Domenico Ruperto

[1] Nel caso in cui il giudice ha chiesto la rettifica o il completamento della domanda entro un termine.

[2] Nel caso in cui il giudice ha chiesto la modifica della domanda entro un termine.