Il delitto preterintenzionale aberrante

14.02.2024

La compatibilità tra il delitto preterintenzionale e l'istituto dell'aberratio ictus rappresenta una questione, contemporaneamente, vetusta e attuale. Per meglio comprendere la problematica è necessario svolgere alcune premesse su entrambi gli istituti.

La preterintenzione è una delle tre tipologie di elemento soggettivo previste dall'art. 43 c.p., insieme al dolo e alla colpa. Il legislatore li definisce utilizzando come criterio di riferimento l'intenzione: il dolo "secondo l'intenzione", la colpa "contro l'intenzione", la preterintenzione "oltre l'intenzione".

Nelle logiche del legislatore del 1930 quest'ultima tipologia di elemento soggettivo configurava un caso di responsabilità oggettiva. Infatti, secondo tale ricostruzione si addebiterebbe a un soggetto un evento ulteriore e più grave per il solo fatto che questo sia causalmente derivato da una condotta penalmente illecita e volontaria dell'agente.

Ciò consente di comprendere perché nella formulazione definitoria della preterintenzione il legislatore abbia utilizzato l'avverbio "oltre". Vi è infatti una intenzione di base, del tutto volontaria, dalla quale è derivato causalmente un evento che l'agente non voleva in alcun modo causare e, perciò, tale evento va "oltre" quanto lo stesso voleva.

Sebbene si discuta sulla possibilità di ricondurre alla preterintenzione figure di reato non espressamente punite a tale titolo soggettivo[1], pacificamente si afferma che esistono quantomeno due ipotesi di delitti preterintenzionali: l'omicidio, previsto dall'art. 584 c.p., e l'aborto, previsto dall'art. 593-ter, comma 2, c.p.

Dall'analisi di tali due fattispecie è possibile desumere un ulteriore presupposto dei delitti preterintenzionali: tra il reato di base e l'evento non voluto vi deve essere omogeneità di beni giuridici tutelati[2]. Infatti, entrambi i suddetti delitti preterintenzionali presuppongono che l'evento sia derivato da atti diretti a commettere lesioni o, per la sola ipotesi di omicidio, percosse.

È opportuno precisare che la preterintenzione è stata sottoposta a una interpretazione evolutiva, volta a rendere la sua struttura compatibile con la Costituzione e, in particolare, con il principio di colpevolezza[3].

Anche l'aberratio ictus nasce come ipotesi di responsabilità oggettiva: qualora il soggetto agente, volendo commettere un reato nei confronti di una determinata persona, per un errore nei mezzi di esecuzione o per altra causa, rechi offesa a una diversa persona, il colpevole ne risponde come se avesse commesso il reato nei confronti della persona che voleva effettivamente offendere. La ratio originaria alla base di tale istituto andava ricercata nella logica del versari in re illicita.

Tale istituto, come quello della preterintenzione, è stato a sua volta sottoposto a una reinterpretazione costituzionalmente orientata, a seguito della quale si ritiene che l'offesa diversa debba essere prevedibile in concreto.

Si può a questo punto riassumere in breve gli elementi salienti dei due istituti, utile ai fini dell'analisi della questione da affrontare.

Nel delitto preterintenzionale si determina la verificazione di un evento diverso e più grave conseguente a un delitto volontario di base. Tuttavia, la norma non sembra prendere posizione sulla necessaria identità tra il soggetto nei cui confronti era diretta l'offesa originaria e quella effettivamente vittima dell'evento ulteriore[4].

Nell'aberratio ictus, invece, la diversità dei soggetti è elemento essenziale dell'istituto, mentre la diversità dell'offesa sembrerebbe non essere compatibile con la sua struttura. Inoltre, non si parla espressamente di forme particolari di elemento soggettivo del reato di base.

Sul punto, tuttavia, si deve notare che l'art. 83 c.p., disciplinante l'aberratio delicti e, perciò, l'ipotesi di causazione di un reato diverso seppur nei confronti della stessa persona offesa, si apre con una clausola di salvaguardia. Infatti, in forza dell'applicazione di quest'ultima deve trovare applicazione l'aberratio ictus, e non quella delicti, qualora si dovesse realizzare un reato differente da quello avuto originariamente di mira nei confronti di una persona offesa diversa rispetto a quella destinataria della offesa iniziale.

Fatte queste precisazioni, non sembra in astratto potersi predicare una incompatibilità tra gli istituti. Infatti, nel caso concreto si potrebbe ben imputare a titolo preterintenzionale l'evento diverso e più grave cagionato nei confronti di persona diversa rispetto a quella nei cui confronti erano originariamente diretti gli atti di percosse e lesioni.

Il combinato disposto degli artt. 584 e 82 c.p. renderebbe possibile tale ricostruzione. Tuttavia, qualche frizione con l'originaria struttura della preterintenzione si viene a creare.

Infatti, come inizialmente affermato, presupposto per l'esistenza di tale tipologia di addebito soggettivo attiene alla omogeneità dei beni giuridici tutelati. Questo perché è sempre prevedibile che da atti di lesione e percosse possa derivare un evento più grave, lesivo di un bene giuridico omogeneo, quale potrebbe essere la morte della persona offesa[5].

Ebbene, nel delitto preterintenzionale aberrante questa intrinseca prevedibilità viene meno. Difatti, affermare che dalle lesioni cagionate volontariamente a una persona possa derivare la morte di un terzo è difficilmente sostenibile.

Si finisce, in altri termini, per snaturare l'essenza della preterintenzione e per avvicinarla inevitabilmente alla struttura di altre tipologie di reati, uno fra tutti l'art. 586 c.p. Infatti, se non si può più predicare una prevedibilità quasi-assoluta, ma si rende necessario il suo accertamento in concreto come previsto dall'art. 82 c.p. a seguito della sua interpretazione costituzionalmente orientata, la differenza con l'ipotesi di "Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto" diventa pressoché inesistente[6].

Ciononostante, la giurisprudenza di legittimità sembrerebbe ormai aver ammesso la compatibilità tra gli istituti, ricostruzione in parte osteggiata dalla dottrina[7].

Dott. Marco Misiti


[1] Si pensi ai reati aggravati dall'evento, in cui quest'ultimo non è voluto dall'agente o, comunque, è indifferente se esso sia voluto o meno.

[2] In ciò si distingue l'ipotesi di cui all'art. 584 c.p. da quella di cui all'art. 586 c.p., in cui l'evento morte è conseguenza di delitti dolosi che non si pongono in continuità di tipo di offesa. Sul punto si pensi alle ipotesi di morte derivante dalla cessione di sostanza stupefacente, sussunte nella seconda citata norma. Ancora, si consideri anche le differenze tra la causazione del decesso di una persona a seconda che la sostanza stupefacente sia stata somministrata direttamente dal cedente o dall'acquirente: nel primo caso si realizza un fatto di lesione di base, con conseguente applicazione dell'art. 584 c.p.; nel secondo caso, invece, come nella ipotesi di autosomministrazione, non sussistendo atti diretti a commettere lesioni o percosse, si applica l'art. 586 c.p.

[3] Molteplici sono però le impostazioni sul punto. In breve, c'è chi ritiene che la preterintenzione debba essere ricostruita come una ipotesi di dolo misto a colpa, quest'ultima da valutare in astratto. Altri, invece, pur condividendo tale impostazione, ritengono che l'accertamento della colpa debba essere condotto in concreto. La giurisprudenza di legittimità attualmente ritiene che l'accertamento relativo all'elemento soggettivo dell'evento non voluto sia inglobato nel dolo del reato di base.

[4] Si noti sul punto che, se si aderisce alla ricostruzione per la quale nei reati di aborto la persona offesa è anche il concepito, inevitabilmente al quesito si deve fornire risposta affermativa. Infatti, gli atti volti a cagionare lesioni sono diretti nei confronti della madre, ma causano poi l'interruzione della gravidanza e, perciò, la morte del feto.

[5] Come detto, questa è l'interpretazione fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

[6] Una recente sentenza che si è occupata in parte del tema è Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019 n. 13192. Si fa presente, tra l'altro, che tale vicenda atteneva al giudizio cautelare. In quello di merito relativo allo stesso fatto, confermato poi da Cass. pen., Sez. V, 20 aprile 2022 n. 15269, gli eventi sono stati imputati a titolo di dolo eventuale.

[7] Sul punto si rinvia a M. Lanzi, Preterintenzione e reato aberrante, tra vecchi paradigmi e nuove esigenze di tutela, in disCrimen, 11 settembre 2019.