Il lavoratore sportivo

02.02.2024

La figura del lavoratore sportivo viene disciplinata nel D.Lgs. n. 36/2021 e nelle successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023.

Infatti, l'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021 prevede che è lavoratore sportivo "… l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato".

Sono invece espressamente esclusi dal lavoro sportivo:

- quanti espletano mansioni di carattere amministrativo-gestionale;

- i lavoratori sportivi che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, è colui che tesserato, svolga dietro corrispettivo, le mansione riportate dalla norma comma 1, art 25 decreto 36/2021 o quelle rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, come sopra riportato.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, secondo le intenzioni del legislatore nel settore professionistico il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 c.c., salvo l'ipotesi in cui ricorrano le condizioni, per l'attivazione di un contratto di lavoro autonomo.

Relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo nel professionismo si evidenzia che l'art. 27 del D. Lgs 36/21:

- prevede la costituzione del rapporto mediante assunzione diretta;

- impone la forma scritta ad substantiam e il depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d'immagine dell'atleta;

- l'accordo deve essere predisposto sulla base di un contratto tipo aggiornato ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale (o dalla Disciplina Sportiva Associata) di riferimento e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale.

Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Per quanto riguarda la disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato sportivo applicabile al settore professionistico, alla luce della peculiarità del settore e dell'attività svolta, il legislatore ha voluto introdurre una eccezione al contratto di lavoro a tempo determinato rispetto alla disciplina ordinaria prevista dal D. Lgs. n. 81/2015.

Viene, infatti, previsto che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

E' possibile la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi sia il consenso dell'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Per il settore dilettantistico, il rapporto si presume di natura autonoma, la forma privilegiata è la collaborazione coordinata e continuativa.

Ecco le caratteristiche di base:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18/24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

CO.CO.CO Sportivi

Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici.

Viene introdotto l'obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dell'avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Il D. Lgs 36/21 ha previsto che quanto vi siano i presupposti, le a.s.d., le s.s.d., le FSN, ecc., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

VOLONTARI

L'articolo 29 del decreto definisce la figura dei "volontari" ovvero: "coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali". Le prestazioni dei volontari possono essere svolte a favore di società e associazioni sportive, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP, Sport e salute SPA, e comprendono sia lo svolgimento diretto dell'attività sia la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti".

Per i volontari viene indicato: gratuità della prestazione; divieto assoluto di remunerazione; incompatibilità della prestazione del volontario con qualsiasi attività retribuita da parte del medesimo ente sportivo e necessita della copertura assicurativa RCT.

Viene previsto un rimborso delle spese documentalmente sostenute dal volontario in ragione dell'attività dallo stesso svolta.

Può essere erogato al volontario un rimborso spese non documentato ma supportato da autocertificazione rilasciata dallo stesso entro il limite massimo di Euro 150 mensili, con la precisazione, che tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente.

Avv. Maria Luisa Garatti