Il piano genitoriale: uno strumento di pacificazione nel conflitto che prelude alla separazione dei coniugi
La riforma Cartabia (D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"), ha apportato significative novità in materia di Diritto di famiglia. Una delle più rilevanti riguarda il "piano genitoriale", disciplinato dall'articolo 473 bis 12 c.p.c.
In via preliminare, è opportuno fare riferimento alla modifica intervenuta sull'atto introduttivo del giudizio: vale a dire la possibilità, riconosciuta ai coniugi, di presentare la domanda congiunta per la separazione consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nel ricorso proposto davanti al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte (Articolo 473 bis 51 c.p.c.). Unitamente al ricorso i genitori devono redigere il piano genitoriale, disciplinato dall'articolo 473 bis 12, comma 4 c.p.c.: "Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute".
Tale inciso rappresenta la volontà, del legislatore, di valorizzare nella disciplina della famiglia la centralità della prole anche e soprattutto nelle dinamiche conflittuali dei genitori. In questa prospettiva entrambi i genitori sono coinvolti nella quotidianità dei propri figli, partecipando attivamente alla gestione delle attività in cui sono impegnati, sia scolastiche che relative al tempo libero.
Il piano genitoriale programma, infatti, tutte le condizioni che riguardano la casa, la scuola, gli amici, le vacanze, i percorsi educativi, le attività extrascolastiche, che normalmente dovrebbero restare invariate prima e dopo la separazione proprio per garantire un corretto sviluppo dell'equilibrio emotivo dei figli.
Inoltre, i più dettagliati piani genitoriali conterranno anche apposite clausole atte a regolare la procedura di revisione del piano stesso, al fine di ovviare alla "conflittualità secondaria", collegata ai ricorsi per la modifica delle condizioni di affidamento della prole.
La redazione del piano ha la finalità di coordinare le esigenze degli adulti in maniera funzionale al benessere dei figli; garantendo ai coniugi quell'eguaglianza morale su cui è ordinato il matrimonio e tutelata dal nostro ordinamento [1].
La programmazione, infine, quanto più dettagliata delle giornate dei figli, assicura loro una partecipazione attiva e costante da parte dei genitori, favorendo momenti di incontro e condivisione indispensabili per la creazione di quel legame affettivo che li accompagnerà per tutta la fase della crescita e fino all'età adulta.
[1] Articolo 29 Costituzione: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".