Il praticante abilitato non è legittimato ad esercitare in grado d'appello

26.05.2023

Cass. Civ., sez III, 5 gennaio 2023, n. 224 

Il D.M. n.70 del 17 marzo 2016, attuando l'art.41, co.13 della l.n.247/2012 disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio necessario per l'accesso alla professione forense, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché le modalità di controllo da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati.

Il predetto D.M. prevede anche all'art.9, la possibilità per i praticanti di richiedere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica.

La disciplina circa la figura del praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ha subito modifiche a seguito della riforma forense (L. n. 247/2012) ed in ultimo con il D.M 70/2016 precedentemente citato.

La vecchia normativa, prevedeva la possibilità per il praticante abilitato di patrocinare in proprio, nonché di essere inserito nel mandato difensivo fermo restando i vari limiti imposti per questo tipo di abilitazione provvisoria.

Ad oggi, invece, è stata introdotta la figura del praticante abilitato al patrocinio sostitutivo per il quale è prevista la sola possibilità di patrocinare solo ed esclusivamente in sostituzione e sotto il controllo del proprio dominus, decorso il termine di almeno sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti e per una durata di massimo cinque anni.

Lo stesso praticante abilitato soggiace ad alcuni limiti per cui nelle cause civili potrà patrocinare senza alcun limite; mentre per quanto riguarda le cause penali, potrà sostituire l'avvocato nelle cause di competenza del Giudice di Pace, nonché in quelle relative a reati contravvenzionali e in quelle che in passato rientravano nella competenza del pretore.

Da ciò si evince che la nuova normativa ha ridotto notevolmente lo spazio di manovra riservato al praticante abilitato che soggiace anche al divieto di patrocinare, sebbene in sostituzione del proprio dominus, in giudizio d'appello.

Ciò è quanto emerso dalla recentissima Ordinanza della Suprema Corte, la n.224 che il 5 gennaio 2023 ha annullato la sentenza di Secondo Grado emessa dal Tribunale di Nola.

A seguito della soccombenza dinanzi al Giudice di Pace, il Comune di Nola ha condannato al pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento, chi nel febbraio 2014 si è costituito venendo rappresentato da una praticante abilitata al patrocinio sostitutivo.

Successivamente, la sentenza di secondo grado è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l'assenza di ius postulandi del difensore durante il giudizio d'appello.

E' stato posto a fondamento della doglianza che la praticante aveva sostenuto l'esame d'abilitazione un mese prima dell'instaurazione del giudizio d'appello. Quest'ultima aveva richiesto l'iscrizione nell'albo degli Avvocati, ma si perfezionava nel 2018, quindi, successivamente alla prima udienza di trattazione, motivo per cui non avrebbe potuto autenticare la procura alle liti per il giudizio di appello.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso e hanno annullato la sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale di Nola fondando la propria decisione sul fatto che la costituzione in giudizio avvenuta per mezzo di un difensore non regolarmente iscritto nell'albo professionale è affetta da una nullità assoluta ed è insanabile poiché andrebbe a violare le norme relative alla regolare costituzione del rapporto processuale.

Dott.ssa Martina Carosi