Il prelievo sul conto corrente cointestato con il defunto: è accettazione tacita dell’eredità?

06.05.2022

Cass. Civ., 22 febbraio 2018, n. 4320  

Ai sensi dell'art 476 c.c. l'accettazione tacita si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che fa presumere in maniera chiara ed inequivocabile la sua volontà di accettare; atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

È da analizzare il caso in cui il chiamato all'eredità, nel pagare un debito della persona morta, utilizzi non il proprio conto, ma il conto cointestato con quest'ultimo.

L'utilizzo delle somme da parte del chiamato farebbe presumere la volontà di una eventuale accettazione all'eredità.

Questo comportamento è da considerarsi, a tutti gli effetti, un'accettazione tacita all'eredità ex art. 476 c.c.?

Il punto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4320 del 22 febbraio 2018.

La Corte è arrivata a sostenere che nei conti correnti bancari intestati a più persone i prelievi, anche dell'intera giacenza, eseguiti da uno dei cointestatari successivamente alla morte dell'altro, non rappresentano necessariamente un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, in quanto atti che possono tranquillamente essere eseguiti dal cointestatario.

Tale condotta per poter essere qualificata come "accettazione dell'eredità" richiede la dimostrazione che il saldo presente sul conto derivi esclusivamente da versamenti effettuati in vita dal cointestatario deceduto. Solo in questo caso, quindi, l'altro correntista non potrà avanzare alcun diritto sul saldo medesimo e le operazioni dallo stesso eseguite potranno essere considerate ai fini dell'accettazione.

Appare necessario sottolineare, infatti, che la titolarità delle somme presenti sui conti correnti cointestati, per giurisprudenza consolidata, appartiene a ciascun correntista in parti uguali, salvo che non sia provato diversamente. Ed infatti, l'art. 1298, secondo comma, c.c., relativamente ai rapporti interni tra correntisti sostiene che "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente".

La Terza Sezione Civile ha affermato, infatti, che "la contestazione è di per sé una mera dichiarazione rivolta alla banca (nella quale, peraltro, nella specie, non risulta enunciata né la volontà di trasferire il credito e neppure la causa di tale cessione di credito, con conseguente nullità dell'ipotizzato contratto)". E conclude che "la contestazione di un conto corrente, salvo diversa volontà delle parti (ad esempio dell'esistenza di un contratto di cui la contestazione fosse atto esecutivo, ovvero del fatto che la contestazione costituisce una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito, che il correntista ha verso la banca, e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario".

Pertanto, alla luce di quanto sostenuto dalla Suprema Corte, se non si prova che i versamenti che hanno condotto al saldo attivo provengano dal defunto quando era in vita, il cointestatario superstite potrà liberamente disporre della propria metà, senza che ciò importi la volontà di accettare l'eredità.

Avv. Daniela Evoluzionista