
Qual è il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione?
Qual è il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione?
Il reclamo al Tribunale monocratico è stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.103 quale mezzo di impugnazione del provvedimento di archiviazione, in sostituzione del ricorso per cassazione originariamente previsto dall'art.409 comma 6 c.p.p. che circoscriveva il suo ambito applicativo alla sola ordinanza di archiviazione affetta da nullità per uno dei casi previsti dall'art. 127, comma 5 c.p.p..
In particolare, l'art.410 bis c.p.p. – rubricato "nullità del provvedimento di archiviazione" - dispone al terzo comma che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo al Tribunale monocratico che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.
Ma in quali casi si può proporre reclamo?
- Nei casi di nullità del decreto di archiviazione previsti al comma 1 dell'art. 410 bis c.p. ovvero se il decreto:
- è emesso in mancanza della notifica alla persona offesa che ne ha diritto dell'avviso della richiesta di archiviazione del PM (art.408 comma 2 e 3bis c.p.; art.411 comma 1 bis c.p.);
- è adottato prima che spiri il termine per proporre opposizione all'archiviazione (art.408 comma 3 e 3bis c.p.);
oppure nell'ipotesi in cui, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiari l'opposizione inammissibile, salvi i casi in cui ciò è consentito per inosservanza dell'art.410, comma 1 c.p. (la p.o. non ha indicato l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova).
- Nei casi di nullità dell'ordinanza di archiviazione ovvero in caso di violazione delle regole del contradittorio laddove esso debba essere attivato (casi di nullità previsti all'art.127 comma 5 c.p.p.).
Proposto il reclamo, si apre un giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale deciderà in merito all'annullabilità o meno del provvedimento di archiviazione.
Difatti, il giudice può:
- confermare il provvedimento;
- dichiarare inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende;
- se ritiene il reclamo fondato, annullare il provvedimento oggetto di impugnazione e ordinare la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento.