Inammissibilità del ricorso in Cassazione incomprensibile

25.11.2023

Cass. Civ., Sezioni Unite, 16 marzo 2023, n. 7600

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7600/2023 ha ribadito che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva nella redazione del ricorso per Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

[Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario, a critica vincolata, in quanto sono tassativamente indicati dalla legge i motivi deducibili, consistenti in specifici errores in procedendo o in iudicando, parzialmente devolutivo, in quanto la Corte conosce del procedimento limitatamente ai motivi proposti, sospensivo, perché sospende gli effetti del provvedimento impugnato.]

Quali sono i motivi per proporre ricorso per Cassazione?

Stante che è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, l'assenza di un motivo tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c., comporta l'inammissibilità dell'atto, che viene già dichiarata direttamente dal c.d. filtro preventivo, che consiste in un organo che si occupa di valutare esclusivamente l'ammissibilità di un ricorso.

  • Motivi attinenti alla giurisdizione (ART. 360 cpc N. 1): la risoluzione delle questioni relative alla giurisdizione possono essere risolte, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., dalla Corte di Cassazione fin quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado;
  • Violazione delle norme sulla competenza quando non è prescritto il regolamento di competenza (ART. 360 cpc N.2): l'impugnazione relativa alla violazione delle norme sulla competenza può aversi, dinanzi alla Corte di Cassazione, contro le decisioni prese in materia di competenza e nei casi in cui la legge non prescriva l'utilizzo dell'impugnazione ordinaria. A tal proposito, l'art. 28 c.p.c., dà la possibilità di derogare agli ordinari principi di competenza previo accordo delle parti. Tale accordo è sottoposto alle limitazioni poste dallo stesso articolo e che prevedono l'impossibilità di raggiungere l'accordo per determinate materie o per determinate procedure;
  • Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (ART. 360 cpc N.3): Questo genere di violazioni si riscontrano, nel caso in cui vi è:
  • Una violazione di norme di dirittoà il giudice che ha emesso sentenza ha applicato al caso concreto una norma diversa da quella che andava applicata;
  • Una falsa applicazione di norme di dirittoà il giudice applicando la giusta normativa, in realtà ha tratto delle conseguenze errate che hanno determinato una errata decisione della causa;
  • Nullità della sentenza o del procedimento (ART. 360 cpc N. 4): Il ricorso per nullità della sentenza o del procedimento è previsto per le ipotesi in cui un vizio di carattere processuale rende nullo il provvedimento impugnato. Nel caso in cui il ricorso dovesse essere "cassato" l'intera attività processuale svolta, dovrà considerarsi priva di ogni effetto;
  • Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ART. 360 cpc N. 5): per la presentazione del ricorso, quest'ultimo motivo comporta una attività, da parte dei giudici della Suprema Corte, di mera revisione e controllo delle motivazioni indicate in sentenza e che hanno portato a giudicare l'intera vicenda come indicato nel dispositivo finale. Il vizio, però, viene considerato come tale solo se riguarda un fatto decisivo per il processo. A nulla rilevando un vizio che comunque non conduca ad un diverso esito della controversia.

Dopo aver fatto questa breve, (ma intensa) premessa, passiamo ora ad analizzare l'ordinanza in commento.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, nel corso degli anni più volte, che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva nella redazione del ricorso espone al rischio della declaratoria di inammissibilità poiché il ricorso stesso è incomprensibile.

Gli Ermellini hanno affermato, innanzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4, cod. proc. civ. (ratione temporis applicabili), "che prescrive che l'atto sia redatto in forma sintetica, con una selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, in un'ottica di economia processuale, che deve trovare riscontro nella formulazione, altrettanto concisa, dei motivi di ricorso", ricordando che l'Art. 366, "nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di 'forma-contenuto' dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio 'modello legale' del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso".

Invero, è orientamento ribadito più volte, anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 37552/2021), quello secondo cui: "Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.".

La riforma Cartabia ha aggiunto, sia nella rubrica, sia nel corpo dell'art. 121 c.p.c., un espresso riferimento al dovere di chiarezza e sinteticità da intendersi come non ripetitività delle argomentazioni svolte, eliminazione del troppo e vano, piuttosto che come mera e semplice brevità degli atti difensivi. Tutto ciò, ovviamente, funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della nostra Costituzione e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste e il giudice.

Orbene, a decorrere dal primo gennaio 2023 (ossia per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data) il ricorso per Cassazione deve contenere, la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Dunque, nell'ordinanza n. 7600/2023 la Corte di Cassazione ricorda che "l'inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (Cost., art. 24), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (Cost., artt. 111, comma 2, e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui".

REGOLE REDAZIONALI

del ricorso in Cassazione, secondo lo schema strutturato, approvato e pubblicato sul p.s.t. con il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria:

  • Indicazione parte ricorrente à Cognome e Nome / Denominazione sociale Data e luogo di nascita / Legale rappresentante Luogo di residenza / Sede sociale Codice fiscale Dati del difensore (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax) Domicilio eletto Dati del domiciliatario (Cognome e Nome, Codice fiscale, PEC e fax)
  • Indicazione parte intimata (gli stessi per la parte ricorrente)
  • Gli estremi del provvedimento impugnatoà (Autorità giudiziaria che lo ha emesso, Sezione, numero del provvedimento, data della decisione, data della pubblicazione, data della notifica (se notificato)
  • Oggetto della controversia
  • Valore della controversia
  • Sintesi motivi del ricorso con la specificazione del motivo previsto dalla legge tra quelli dell'Art. 360 cpc e che la parte ricorrente ritenga sia stato violato
  • Svolgimento del processo per porre fondamento alle "censure" fatte nel punto precedente
  • Motivi di impugnazione e cioè argomenti a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella parte denominata "sintesi dei motivi" con annessi atti processuali allegati, documenti, contratti…
  • Conclusione (provvedimento richiesto)
  • Documenti allegati
  • Elencare secondo un ordine numerico progressivo gli atti e i documenti prodotti ai sensi
  • dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.

Dott.ssa Veronica Riggi