Cosa sono le investigazioni difensive? Quale è la loro utilizzazione?
Nella fase delle indagini preliminari, il nostro Codice di procedura penale dedica un apposito titolo (il Titolo VI-bis) ai poteri del difensore.
In particolare il difensore ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito[1], ai sensi dell'articolo 327-bis cpp, fin dal momento dell'incarico professionale.
L'attività di investigazione del difensore può essere svolta in via preventiva dallo stesso difensore che abbia ricevuto mandato da chi, ha timore che nei suoi confronti possa essere instaurato un procedimento penale.
Gli atti tipici delle investigazioni difensive sono il colloquio non documentato, le dichiarazioni scritte e le informazioni orali da verbalizzare e alle assunzioni di informazioni, non possono assistere la persona indagata, la persona offesa e le altre parti private.[2]
Se, poi, nel corso del colloquio con il difensore , emergono indizi di reità a carico del soggetto sottoposto a colloquio, il difensore (o il suo sostituto) deve interrompere nell'immediato la sua attività di investigazione e le dichiarazioni, di conseguenza, non sono utilizzabili.
Il soggetto che viene sentito, se libero e non sottoposto a misura cautelare, non ha la necessità di farsi assistere da un avvocato.
Può accadere che il soggetto che deve essere sentito, si avvalga della cd. "facoltà di non rispondere" e in questo preciso caso, il difensore può chiedere al PM di disporre l'audizione della persona informata (dovrà essere fissata entro 7 giorni) ovvero richiedere l'incidente probatorio.
Ai sensi dell'articolo 391-octies cpp, al termine dell'attività investigativa, il difensore ha la facoltà di presentare al giudice e al PM gli elementi di prova raccolti a favore del proprio assistito e ciò, è previsto, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della "parte privata" o quando non è previsto l'intervento della parte assistita.
I documenti raccolti confluiscono nel fascicolo del difensore e dopo la chiusura delle indagini preliminari, confluiscono nel fascicolo del PM.
Per quanto riguarda l'utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive, l'articolo 391-decies cpp, disciplina i casi in cui, nel corso dell'attività investigativa, il difensore debba procedere al compimento di atti o accertamenti tecnici che sono irripetibili.
Mentre per gli atti non ripetibili, il PM assiste personalmente o delegando la polizia giudiziaria, per gli accertamenti tecnici non ripetibili, l'articolo 360 cpp prevede che il difensore deve dare avviso al PM, senza ritardo, della necessità di compiere l'accertamento, il PM, avvisato, potrà formulare la riserva di incidente probatorio e se il difensore ritiene che l'accertamento non possa essere differito, procede nonostante l'assenza del PM. In tale ultima ipotesi, se anche successivamente emergesse che i presupposti della indifferibilità non sussistevano, i risultati dell'accertamento tecnico non saranno utilizzabili.
Degli accertamenti tecnici irripetibili (a cui ha assistito il PM) , verrà stilato un verbale che verrà inserito nel fascicolo del difensore e dello stesso PM e al momento della formazione del fascicolo del dibattimento vi confluiranno ai sensi dell' articolo 431 co 1 lett. C) del cpp.
[1] Mentre il PM con la sua attività avente finalità pubblica, accerta i fatti a carico dell'indagato.
[2] Altri atti possono essere la richiesta di documenti in possesso della PA e l'estrazione delle copie a sue spese.