Inviolabilità della libertà personale

14.02.2022

"La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire no a una qualsiasi autorità, letteraria artistica filosofica religiosa sociale, e anche politica".

Ignazio Silone

Quando pensiamo alla libertà, soprattutto con riferimento al prospetto giuridico, pensiamo a tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, che hanno ad oggetto il rispetto di ciascuna persona umana in quanto tale, e che per tale motivo, l'ordinamento si impegna a riconoscere e garantire e si inserisce nell'alveo di quei "diritti dell‟uomo" che costituiscono i valori fondanti della personalità umana e sono condizioni necessarie per la democrazia.

Nel nostro ordinamento giuridico, la libertà è riconosciuta e normata in seno all'art. 13 della Costituzione, il quale testualmente cita: " la libertà personale è inviolabile".

"Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà".

La produzione della giurisprudenza costituzionale e la sua evoluzione storico - sociale, a proposito di inviolabilità della libertà personale, è stata molto cospicua, costituendo le guarentigie supreme dell‟habeas corpus che sono una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico».

Ma realmente cosa norma il principio cristallizzato in seno all'art 13 della Costituzione?

La libertà che emerge dai 5 commi che costituiscono e contraddistinguono l'articolo 13 non fanno riferimento all'illimitato potere di disporre della persona fisica, quanto piuttosto di configurazione di coalizione personale, affinché lo Stato, non eserciti un potere illimitato nei confronti di ogni singolo individuo, se non in casi previsti dalla Legge e nelle forme consentite dalla Legge.

La Costituzione esige, in primis, «affinché la restrizione della libertà personale sia legittima, la puntuale "previsione" legislativa dei "casi e modi" - oltre che, s‟intende, l‟atto motivato dell‟autorità giudiziaria»: da ciò «si deduce l‟esigenza di una "previsione", cioè di una regolamentazione preventiva di ogni aspetto della restrizione stessa, con la conseguenza che le regole di questa non possono essere mutate in danno della libertà»

Quindi da un lato, sarebbe la stessa Costituzione a riconoscere l'ipotesi in cui è possibile una restrizione della libertà personale, dall'altro l'introduzione della riserva di legge, deroga una simil circostanza nei confronti del legislatore ordinario, rimanendo esso sempre sottoposto al controllo di questa Corte per la eventualità che, nel disporre limitazioni ai diritti di libertà, incorra in una qualsiasi violazione delle norme della Costituzione».

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, Cost., per ogni forma di restrizione della libertà è indispensabile un ulteriore requisito, rappresentato dall' atto motivato dell'autorità giudiziaria: la norma de qua, infatti, «determina l‟esclusiva competenza del giudice all‟emanazione del provvedimento restrittivo della libertà personale e la necessità della sua motivazione»

Il diritto de quo è riconosciuto anche a coloro che siano in stato di detenzione: infatti, «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l‟ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».

Il concetto di libertà personale, prima di essere pavimentato come un diritto inviolabile sancito dagli ordinamenti giuridici che hanno scandito le varie epoche storie, consce di quelli che sono stati i dettami politici, culturali e sociali, che hanno contraddistinto i bisogni dei destinatari; è un concetto legato prima di ogni cosa all'etica. Quando pensiamo alla libertà non possiamo non pensare alla morale, e kantianamente la morale, è un imperativo che detta la condotta oggettivamente universale che finalizzata alla tutela del bene, costituendo di fatto l'assetto ontologico essenziale dell'essere umano in quanto superiore.

La concezione giuridica della libertà assurge a quello di responsabilità ed il suo concetto di diritto, nonostante affonda le sue radici nella popolazione sumera, tuttavia è un concetto di modernità, attendendo di fatto la Magna Charta, per avere una preliminare anticipazione.

Alla luce del sostrato normativo che rende inviolabile il principio in esso pavimentato, la domanda che più frequentemente è stata oggetto di dibattiti e diatribe è: perché il lockdown ed i vari DPCM non violano l'art 13 della Costituzione?

L'inderogabilità di tale norma, trova subordinazione alla tutela del diritto alla salute sancito in seno all'art 32 della costituzione che richiama il principio d cui all'art 16 secondo cui: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

L'adozione di tali provvedimenti, in realtà non hanno fatto altro che evidenziare in una posizione nettamente antitetica ed ancora irrisolta la contrapposizione tra lo Stato d'eccezione e lo Stato costituzionale; ciò che è certo è che il complesso normativo emergenziale ha caratterizzato l'affermazione di un principio generale di non-libertà, in cui gli spazi interstiziali di esercizio della stessa si configurano con un carattere effettivo di eccezionalità.

Avv. Francesca Polimeni