Iscrizione a siti di incontri, configura l’addebito della separazione?
Cass. civ., 24 maggio 2022, n. 16822
La nostra Costituzione riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia legittima, intesa come principale e primaria formazione sociale.
Sappiamo che il matrimonio è un atto personalissimo, solenne, puro e libero per il rigoroso rispetto di determinate formalità e che da esso derivano importanti effetti, sia sotto il punto di vista patrimoniale che personale.
Per tale ultimo effetto, il Titolo VI del nostro codice, al capo IV disciplina i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, relativamente all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, alla coabitazione e all'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere i figli.
In particolare l'art 143 c.c. prevede che "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia."
Ora, le cause di scioglimento del matrimonio nel nostro ordinamento sono la morte, la dichiarazione di morte presunta ed il divorzio. Diversamente dallo scioglimento, l'istituto della separazione (art.150 c.c.) non comporta la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, ma una mera modificazione del rapporto matrimoniale qualora venga meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
In un giudizio di separazione, il giudice non può solo fondare l'eventuale pronuncia di addebito sulla mera inosservanza degli obblighi di cui all'art 143 c.c. ma deve verificare l'incidenza delle relative violazioni di tali regole e a queste non si sottrae l'infedeltà di un coniuge, la quale può assumere rilevanza sull'addebitabilità della separazione quando sia causa o concausa della frattura del rapporto coniugale.
Quando si parla di incontri extraconiugali, si fa riferimento a relazioni che si intrattengono fuori dal matrimonio che possono essere platoniche, quindi consumate ad un livello virtuale tramite chat, email, telefonate...oppure strettamente fisiche o di entrambi i tipi.
Gli Ermellini nel corso degli anni sono stati chiamati più volte a decidere sull'addebito della separazione e l'infedeltà o comunque sul plausibile sospetto di infedeltà.
La reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando una intolleranza della prosecuzione del rapporto, è circostanza sufficiente a giustificare un addebito.
In pratica chi commette adulterio può ricevere la domanda di separazione giudiziale con addebito, che implica la perdita di un eventuale assegno di mantenimento.
Aspetto altrettanto importante, da un punto di vista legale, è il dimostrare che la crisi coniugale sia stata scatenata proprio dall'infedeltà e, quindi, che non sia una sua conseguenza.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 16822 del 2022, depositata lo scorso 24 maggio ha statuito come "La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. È necessaria, in ogni caso, la prova dell'efficienza causale del comportamento addebitato al coniuge sulla crisi matrimoniale."
Il problema maggiore in sostanza, stante a quanto dice la Corte, è quello di riuscire a fornire la prova del tradimento virtuale giacché dalla produzione documentale delle parti potrebbe anche non emergere che il coniuge chiamato a rispondere dell'adulterio per iscrizione a siti web di incontri fosse effettivamente iscritto durante il matrimonio.
Secondo il consolidato orientamento della Corte (Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. n. 2059 del 2012), grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Infatti se non è comunque fornita la prova dell'efficienza causale del comportamento addebitato scatenante la crisi matrimoniale, non è catalogabile come violazione dell'obbligo di fedeltà se la scoperta avviene dopo il deposito del ricorso per separazione.
Alla luce delle questioni su esposte, dunque, non si configurerebbe, secondo la Cassazione, l'addebito della separazione laddove difetti una correlazione causale tra adulterio (anche potenziale) e la crisi coniugale. Tant'è che l'iscrizione a dei siti di incontri, non suffragata da prove, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità del fallimento della comunione coniugale, posto che nel caso esaminato dalla Cassazione citata, l'iscrizione a siti web di incontri era stata scoperta solo dopo aver incardinato il procedimento giudiziario di separazione.
Di contro, è stata la stessa Cassazione, con ordinanza n. 3879/2020tra le altre cose, a dichiarare che "anche i pagamenti sui siti di incontri possono provare l'addebito della separazione".
Appare dunque chiaro che, anche se per i giudici il solo indizio scoperto da uno dei due coniugi, ossia ad esempio il pagamento sul sito di incontri non può di per sé provare il tradimento, i molteplici indizi, gravi, precisi e concordanti potrebbero indurre il giudicante a dichiarare il tradimento, che, in quanto causa della separazione, diverrebbe addebitabile.
Per quanto, dunque, non sia necessario che il tradimento sia effettivamente compiuto, tuttavia devono sussistere "plausibili sospetti di infedeltà" che arrechino pregiudizio all'altro coniuge. Ad esempio, per la pronuncia della separazione con addebito per infedeltà a carico del coniuge, sono sufficienti le foto che ritraggono quest'ultimo in atteggiamenti intimi con l'amante che, per la comune esperienza, dimostrano l'esistenza tra i due, di una relazione extraconiugale.
È evidente come vi è stato un cambiamento di pensiero rispetto al passato dove la Cassazione era custode del principio volto al riconoscimento del tradimento virtuale indipendentemente dall'effettivo tradimento fisico, principio enunciato anche con la sentenza n. 9472/1999, secondo cui, anche la semplice "ricerca di un amante" era ritenuta "una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi tale da provocare l'insorgere della crisi matrimoniale".