L’ istruttoria nel procedimento del diritto di famiglia
Uno degli obiettivi perseguiti dalla riforma Cartabia attiene alla semplificazione, razionalizzazione del processo e l'accelerazione dei tempi del processo.
Quest'ultimo aspetto è quello che trova maggiormente applicazione, soprattutto con riguardo all'attività istruttoria, infatti, gran parte di essa viene anticipata in una fase antecedente rispetto la prima udienza di comparizione delle parti.
In tal modo il giudice può addirittura definire il procedimento già nella prima udienza di comparizione.
La semplificazione, speditezza e razionalizzazione deve essere posta in essere nel rispetto del principio della garanzia del contraddittorio e in concreto si realizza in primo luogo attraverso l'applicazione del rito unitario. La prima norma che va a disciplinare il rito unitario è l'art. 473 bis, che definisce l'ambito di applicazione delle norme e ci dice che le norme del titolo IV bis si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie e sono esclusi i procedimenti di adottabilità, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.
Nel rito unitario le posizioni giuridiche che vengono in rilievo sono molto diversificate perché riguardano gli adulti, i minorenni (salvo le esclusioni previste dall'art. 473 ter), gli adulti sullo stato delle persone. In seno a questa procedura si possono ravvisare posizioni giuridiche diverse che possiamo riassumere in tre categorie: diritti disponibili, diritti indisponibili e diritti relativamente indisponibili. Sono tutte categorie che rilevano ai fini dell'attività istruttoria. A proposito dei diritti indisponibili c'è la previsione dell'art. 473 bis 2 che intanto riconosce al giudice importanti poteri istruttori poiché stabilisce che a tutela dei minori il giudice possa disporre di mezzi di prova al di fuori dei limiti previsti dall'art. 112 c.p.c., ossia può assumere decisioni a deroga del principio di corrispondenza.
Con riferimento, invece, alle domande di contributo economico l'art. 473 bis 2 comma I, prevede la possibilità del giudice di assumere tutti i provvedimenti che ritiene opportuni a tutela del minore, sia di carattere personale che di carattere economico, riconoscendo allo stesso un'ampia possibilità dispositiva sia sul fronte decisionale che sul fronte istruttorio. Invece, con riferimento alle domande di contributo economico che attengono agli adulti (il coniuge, il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente), il giudice ha un potere intermedio, cioè può ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti, disporre l'esibizione di alcuni documenti oppure può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni, sull'effettivo tenore di vita, anche nei riguardi di soggetti terzi rispetto alle parti in giudizio avvalendosi anche della polizia della polizia giudiziaria.
Mentre, l'articolo 473 bis 9 è dedicato ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, il quale stabilisce che ai figli maggiorenni, non a tutti i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, ma solo nei riguardi dei figli maggiorenni che siano portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori che sono previste dalla legge in quanto compatibili. In tal senso, trovano applicazione le norme di contenuto economico che equiparano completamente i figli minorenni ai maggiorenni portatori di handicap grave.
Quindi quel potere dispositivo sia in ordine alla domanda sia in ordine alla tipica istruttoria del giudice, si applica anche nei confronti dei figli maggiorenni che si trovano in questa condizione di grave disabilità, mentre per quanto riguarda il resto delle norme non trovano applicazione. Per quanto attiene ai diritti dei figli maggiorenni non portatori di handicap, non possiamo parlare di diritti disponibili e neppure di diritti indisponibili.
Prima della riforma Cartabia la giurisprudenza ha ritenuto che i diritti economici dei figli maggiorenni, in un contesto di crisi familiare, rientrassero nell'area della indisponibilità.
Con la riforma Cartabia cambia qualcosa, infatti, con l'art. 473 bis 19 che disciplina la possibilità di introdurre nel procedimento nuove domande e nuovi mezzi di prova non distingue tra figli minorenni e figli maggiorenni; infatti, possono essere introdotte nuove domande che attengono all'espetto economico dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, introducendo in tal senso una terza categoria di diritti, ossia i diritti relativamente indisponibili.
L'art. 473 bis 12 disciplina la forma della domanda. Il ricorso introdotto su istanza di parte deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione di cui l'attore intende avvalersi. Tale regola vale anche per il convenuto con riferimento alla comparsa di risposta. L'art. 473 bis 17 disciplina le tre memorie che devono essere depositate prima della prima udienza di comparizione sia dall'attore che dal convenuto e che a pena di decadenza devono contenere le richieste istruttorie.
Nel comma II dell'art. 473 bis 12 ci sono una serie di prescrizioni sul fronte istruttorio che sono molto importanti, nel ricorso e nella comparsa di risposta è necessario indicare l'esistenza di altri procedimenti che abbiano in tutto o in parte un oggetto comune o connesso con le domande che si propongono nel procedimento. Inoltre, bisogna allegare copia di eventuali provvedimenti che abbiano carattere provvisorio o che siano già adottati.
Nel momento in cui vengono proposte domande di contributo economico che riguardano gli adulti, i figli minorenni e i figli maggiorenni al ricorso devono essere allegati la dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni delle parti, documenti attestanti la titolarità di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati, anche le quote sociali e gli estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi 3 anni. Se questo non avviene si applica l'art. 473 bis 18 il quale stabilisce che, quando le parti in ordine alle proprie condizioni economiche rendono informazioni o producono documenti incompleti o inesatti, il giudice può valutare ciò ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Nel comma IV dell'art. 473 bis 12 c'è la previsione che riguarda il piano genitoriale che deve essere allegato al ricorso in cui si fa riferimento al minore, ai suoi impegni, alle attività quotidiane relative alla scuola, al percorso educativo, all'attività extrascolastiche e alle frequentazioni abituali.
Questo serve a dare al giudice una serie di informazioni sulla vita del minore, sulle sue abitudini da tener conto quando dovrà assumere provvedimenti relativi all'affidamento di carattere personale. In aggiunta, l'art. 473 bis 50 prevede in ordine all'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti che il giudice possa avanzare proposta di un ulteriore piano genitoriale pur tenendo conto di quello già allegato dalle parti. Tale piano genitoriale deve essere allegato in presenza di minori o di maggiorenni portatori di handicap grave, si esclude il maggiorenne perché in capo a quest'ultimo non deve assumere provvedimenti di carattere personale ma solo di contenuto economico (assegno di mantenimento).
L'ascolto del minore non è un mezzo istruttorio. Il minore può essere ascoltato al compimento del dodicesimo anno di età o anche più piccolo ove capace di discernimento. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione da parte del giudice; quindi, anche se l'ascolto del minore non rientri nei mezzi istruttori è pur sempre un'attività che deve essere svolta dal giudice con l'esclusione in alcune ipotesi espressamente previste.
Dott.ssa Anna Maria De Marco