L’ uso di mezzi telematici nel reato di corruzione di minorenne ex art. 609-quinquies c.p.
Cass. pen., Sez. III, 10 Aprile 2023, n. 15261
Con la sentenza n. 15261 del 10 aprile 2023, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto che il reato di corruzione di minorenne, di cui all'art. 609-quinquies c.p., sia integrato anche qualora gli atti sessuali vengano compiuti tramite mezzi telematici.
Il caso in esame, secondo la provvisoria ricostruzione del fatto, concerneva atti di autoerotismo posti in essere su piattaforme social nel corso di una videochiamata a cui aveva preso parte anche un infraquattordicenne.
Ai fini della chiara comprensione della portata innovativa della decisione in commento, è opportuno effettuare un richiamo alle differenze tra le due condotte previste dal primo e secondo comma dell'art. 609-quinquies c.p.
Per quanto concerne la prima disposizione, la norma punisce colui che «compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere». Quest'ultimo costituisce il fine perseguito dal soggetto agente, ossia un'ipotesi di dolo specifico.
Lo stesso elemento viene altresì ripreso nel secondo comma, in cui è punita la condotta di chi «fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali» oppure «mostra alla medesima materiale pornografico», condotte che devono essere ulteriormente qualificate dal fine «di indurla [la persona infraquattordicenne] a compiere o subire atti sessuali».
Le due disposizioni dell'art. 609-quinquies si distinguono, perciò, per un verso, in relazione al differente oggetto del fine perseguito dall'autore del reato; per altro verso, dal riferimento alla «presenza» della persona minore di anni quattordici, elemento richiamato espressamente dal solo primo comma del citato articolo.
È proprio sulla base di questa differente formulazione letterale che il ricorrente lamentava, nel caso di specie, la nullità dell'ordinanza cautelare impugnata. Secondo le doglianze difensive, i giudici cautelari non avrebbero potuto ritenere integrato il reato provvisoriamente contestato ai sensi del primo comma dell'art. 609-quinquies, in difetto della presenza fisica della vittima al momento del fatto. Il ricorrente affermava, infatti, che l'utilizzo di comunicazioni telematiche potesse rilevare nella sola ipotesi di cui al secondo comma[1].
Con la sentenza ora annotata, il giudice di legittimità ha ritenuto che l'uso di mezzi telematici possa rilevare in entrambe le ipotesi disciplinate dai primi commi dell'art. 609-quinquies c.p.
La Terza Sezione penale ha adottato una interpretazione del concetto di "presenza del minore" qualificabile in parte come evolutiva, in parte come svolta in chiave offensiva. Ha infatti ritenuto, per un verso, che gli atti sessuali compiuti alla presenza di minore ricomprendono anche quelli realizzati a distanza, ma condivisi in tempo reale mediante mezzi di comunicazione telematica; per altro verso, che gli stessi atti condivisi con le citate modalità compromettano il sereno sviluppo della sfera sessuale di soggetti minori di anni quattordici, bene giuridico tutelato all'art. 609-quinquies c.p.
La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che siffatta interpretazione non configuri una ipotesi di analogia, quanto piuttosto una interpretazione della norma incriminatrice alla luce delle possibilità attuali che la società e il progresso mettono a disposizione. Tale ricostruzione ermeneutica sarebbe avvalorata, secondo quanto affermato in sentenza, dal riferimento operato dal primo comma dell'art. 609-quinquies c.p. alla «presenza», e non alla «presenza fisica».
Alla luce di quanto affermato nella sentenza in commento, l'utilizzo del mezzo telematico è da ritenersi compatibile con entrambe le tipologie di condotte punite dal primo e secondo comma dell'art. 609-quinquies c.p. Ciò che differenzia le due ipotesi dovrebbe rinvenirsi, alla luce delle argomentazioni svolte dalla Suprema Corte, nella contestualità temporale tra la realizzazione degli atti sessuali e la comunicazione telematica degli stessi, elemento necessario per la integrazione della fattispecie disciplinata nel primo comma.
[1] In particolare, nel ricorso si richiamava espressamente la sentenza Cass. pen., n. 14210 del 11/05/2020, in cui l'utilizzo di mezzi telematici veniva ritenuto compatibile con l'ipotesi di cui all'art. 609-quinquies, secondo comma, c.p. Secondo il ricorrente, argomentando a contrario, tale compatibilità dovrebbe escludersi in riferimento alla fattispecie di cui al primo comma, in cui si richiede la presenza del minore.