La costituzione di parte civile nei reati procedibili a querela

03.06.2023

Cass. Pen., IV Sez., 23 febbraio 2023, n. 7878

In una sentenza depositata lo scorso 23 febbraio, i giudici legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi circa un procedimento avente ad oggetto un incidente stradale a seguito del quale la persona offesa riportò lesioni definite "gravi" nel capo di imputazione, pertanto giudicate guaribili in giorni 40, ex art. 590 bis c.p. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato avrebbe causato le lesioni per colpa consistita in negligenza, imprudenza imperizia e in violazione dell'art. 191 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 2851, non avendo «rallentato la marcia in prossimità dell'attraversamento pedonale». Il difensore dell'imputato proponeva ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi. Tra i vizi sollevati, la difesa rilevava che, essendo stata indicata in quaranta giorni la durata della malattia conseguente alle lesioni, la fattispecie incriminatrice concretamente applicabile sarebbe stata quella prevista dall'art. 590 bis c.p., motivo per cui, in difetto di valida querela, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Gli ermellini hanno ritenuto tale motivo manifestatamente infondato perchè, all'epoca dei fatti, il reato di cui all'art. 590 bis c.p. era procedibile d'ufficio. Con l'entrata in del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, cioè del decreto legislativo attuativo della riforma Cartabia, quando, come nel caso di specie, non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis commi 2 e ss., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime diventa procedibile a querela, ma tale modifica normativa non rileva nel presente procedimento. Infatti, riprendendo un orientamento già consolidato dalla stessa Cassazione, i giudici hanno ribadito che, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek,Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432).

Per capire meglio la portata di questo orientamento e schiarire le idee, risulta opportuno innanzitutto riprendere alcuni concetti fondamentali.

La querela, in quanto atto giuridico di natura negoziale, è la dichiarazione con cui la persona offesa dal reato manifesta la propria volontà affinchè l'organo pubblico di giustizia si attivi ed inizi l'azione penale verso il colpevole o presunto tale. La querela può essere sia scritta che orale ma deve essere presentata personalmente dalla vittima del reato, o da persona incaricata a mezzo di procura speciale, per integrare la condizione di procedibilità senza la quale l'azione penale non può essere esercitata, nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d'ufficio. Altro onere della persona offesa è che presenti querela entro i tre mesi dall'evento illecito, o dalla notizia dello stesso; unica eccezione è rappresentata dai "reati sessuali", per cui è previsto un termine di sei mesi per la presentazione della querela, ai sensi dell'art. 124 c.p.

Gli artt. 414 e 415 c.p.p. disciplinano che per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore, mentre i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono presentare regolarmente querela, fermo restando la medesima facoltà in capo ai genitori, al tutore o al curatore. Nelle situazioni in cui vi sia conflitto di interessi tra il minore degli anni quattordici ed il tutore, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale nominato dal Tribunale.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita, desumibile per factia concludentia da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

A proposito del carattere suppletivo della costituzione di parte civile nei reati procedibili a querela, occorre precisare la differenza che intercorre tra la persona offesa, la quale è la titolare del diritto di querela, e il danneggiato, cioè colui che ha subito un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può costituirsi parte civile all'interno del processo penale, in via accessoria, o agire in un autonomo giudizio civile. Pertanto, il danneggiato dal reato, nel caso in cui non coincida con la persona offesa, ha solo la facoltà, ma non l'obbligo, a meno che non si tratti di reati tassativamente individuati dalla legge, di denuncia dei fatti previsti come reati dalla legge penale.

Atteso che la denuncia è atto ben diverso dalla querela, conseguenza di questi presupposti esaminati è che la persona danneggiata dal reato non può integrare la condizione di procedibilità a querela, a meno che non sia anche persona offesa. In tal caso, se, oltre a sporgere denuncia, manifesta contestualmente la propria volontà a costituirsi parte civile, a partire dal 2019 la Cassazione per factia concludentia ha ritenuto validamente soddisfatta la condizione di procedibilità della querela, laddove tassativamente prevista, dato che la volontà di punizione non richiede formule sacramentali ai fini della validità e, ove emergano situazioni di incertezza, va applicato il principio del favor querelae, che non appare in contraddizione con il principio di tassatività dei soggetti querelanti nella misura in cui non amplia il novero degli stessi.

Dunque, la pronuncia di legittimità oggetto del contributo è di notevole importanza perché rappresenta occasione per ribadire la funzione sostitutiva della costituzione di parte civile nel caso in cui sia richiesta la querela, soprattutto in considerazione dell'incremento del novero dei reati che richiedono questa condizione di procedibilità dopo la riforma Cartabia. Questa novella, infatti, ha una funzione "di filtro", deflattiva, cioè mira a porre una barriera al flusso di notizie di reato indirizzate alle procure italiane, impedisce che la commissione di un fatto penalmente rilevante determini a prescindere la formazione della notizia di reato e, conseguentemente, l'avvio dell'attività giudiziaria per l'accertamento della responsabilità penale, lasciando alla discrezionale valutazione della persona offesa se richiedere la tutela penale. Infatti, qualora la querela non venga proposta entro i termini di legge, la deflazione processuale può dirsi pienamente realizzata e il numero dei procedimenti penali risulterà ridotto.

La ratio della riforma è lodevole, in considerazione del carico giudiziario imponente dei nostri Tribunali e gli standard imposti dal PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Tuttavia, è pur vero che una modifica così imponente e trasversale della parte speciale del nostro codice penale ha creato molta confusione e ignoranza, tra gli addetti e non ai lavori, soprattutto nel cosiddetto periodo del diritto intertemporale. Con questa sentenza, il giudice di legittimità, seppur riprendendo un percorso già tracciato ante riforma, è intervenuto per bilanciare l'interesse della riforma a deflazionare il numero di contenziosi penali con l'interesse di coloro i quali per un difetto procedurale, quale la mancanza di querela, non avrebbero potuto godere della tutela penale.

Dott.ssa Gemma Colarieti