La costituzione di parte civile nel processo penale
La costituzione di parte civile consiste nell'esercizio dell'azione civile nella sede processuale penale anziché civile volta ad ottenere il riconoscimento di un danno derivante dal reato e la conseguente riparazione o con risarcimento o con restituzione della cosa dovuta.
Oltre che essere una persona fisica, la parte civile può individuarsi in un ente con o senza personalità giuridica e ai successori universali del danneggiato.
Per individuare la persona legittimata a costituirsi parte civile è opportuno effettuare una distinzione tra danneggiato e persona offesa del reato.
La persona offesa è il soggetto titolare del bene giuridico la cui lesione o la cui messa in pericolo costituisce l'assenza della condotta penalmente illecita.
Il danneggiato è il soggetto titolare del diritto di natura civilistica alla restituzione o risarcimento del danno che può azionare tale diritto solo attraverso la costituzione di parte civile. (Ad esempio, nel caso di una rapina in banca le persone offese del reato sono i dipendenti e il danneggiato è la banca.)
L'articolo 74 c.p.p. rubricato "legittimazione all'azione civile" richiama l'articolo 185 c.p. il quale stabilisce che: "ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga a risarcimento il colpevole e le persone, che a norma delle leggi civili, devono rispondere per il fatto di lui."
La pretesa risarcitoria può investire sia il danno patrimoniale (art.2043 c.c.) e il danno non patrimoniale alias danno morale ( art. 2059 c.c.).
Il danno patrimoniale consiste nella privazione o diminuzione del patrimonio sia nelle forme del danno emergente (es: le spese sostenute per curare le ferite) sia nelle forme del lucro cessante (es: la persona offesa ha avuto un'invalidità temporanea o permanente che le impedisce di lavorare e quindi di guadagnare).
La sua peculiarità è che viene quantificato per equivalente pecuniario, nel senso che si deve ripristinare quella situazione economica e patrimoniale del danneggiato che era preesistente e che avrebbe dovuto proseguire se non fosse stato commesso il reato.
Il danno non patrimoniale morale consiste nelle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal reato. Una tipologia di danno non patrimoniale particolarmente rilevante è quella del danno biologico che consiste nella menomazione dell'integrità psico-psichica del soggetto che viene leso nel suo diritto alla salute, riconosciuto dalla costituzione quale fondamentale diritto dell'individuo.
Spesso accade che la figura della persona offesa e quella del danneggiato vadano a coincidere nella stessa persona in quanto il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, in caso di lesione, ha sicuramente il diritto a chiedere un risarcimento dei danni.
D'altro canto ci sono anche dei casi in cui il danneggiato non coincide con la persona offesa; un esempio sono gli eredi (danneggiati) della persona uccisa (persona offesa dal reato).
La costituzione di parte civile avviene con una dichiarazione di volontà , atto personalissimo, contenente le generalità del soggetto che si costituisce, le generalità dell'imputato e la causa petendi cioè le ragioni che giustificano tale costituzione e indicando anche il difensore.
Tale dichiarazione di volontà deve essere depositata in cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza. In quest'ultimo caso per un'adeguata installazione del contraddittorio è opportuno che la dichiarazione venga notificata, a cura della parte civile, sia al pubblico ministero e sia all'imputato. L'articolo 76 co.2 c.p.p. dispone che la costituzione della parte civile dispiega i propri effetti in ogni Stato e grado del processo, di conseguenza non si dovrà rinnovare la sua costituzione nei successivi gradi di giudizio (Cass. Pen., Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 3519).
La parte civile non può stare in giudizio personalmente ma deve farlo per mezzo del difensore a cui conferisce apposita procura speciale.
La procura speciale si differenzia dalla procura ad litem ( mandato alle liti) in quanto la prima permette al difensore di agire quale rappresentante del danneggiato e di costituirsi parte civile in rappresentanza del danneggiato stesso, mentre la seconda è priva di questo potere in quanto il difensore è legittimato solo a compiere tutti gli atti necessari. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 134/2021 ('riforma Cartabia'), prevede che il termine per la costituzione di parte civile coincide a pena di decadenza con l'accertamento della costituzione delle parti ex art. 420 c.p.p. all'udienza preliminare senza poter attendere fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. L'azione civile ,introdotta nel processo penale, si può estinguere in determinate ipotesi:
- Su richiesta del PM, dell'imputato, del responsabile civile o disposta d'ufficio dal giudice quando mancano i presupposti sostanziali come la capacità processuale ovvero i requisiti formali cioè che non sono stati rispettati i termini per la presentazione della dichiarazione essenziali per la costituzione in giudizio della parte civile;
- Per mezzo di una revoca espressa o tacita. La revoca espressa può avere luogo in ogni Stato e grado del procedimento e consiste in una dichiarazione orale o scritta da parte della parte o di un suo procuratore speciale che dovrà essere depositata nella cancelleria del giudice procedente e notificata alle parti. La revoca tacita si desume dalla circostanza che la parte civile abbia omesso di presentare le conclusioni o abbia promosso l'azione dinanzi al giudice civile. Indipendentemente dalla forma assunta vale la regola generale in base alla quale la revoca della costituzione di parte civile non preclude il successivo esercizio dell'azione aquilana nella sede propria;