La natura del favoreggiamento reale

25.10.2023

Il favoreggiamento reale, disciplinato dall'art. 379 c.p., consiste nell'aiutare qualcuno ad assicurarsi il prodotto o profitto o il prezzo di un reato. Assicurare vuol dire rendere definitivo o comunque sicuro il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato. La condotta tipica consiste nell'aiutare ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato.

Il Codice penale disciplina due ipotesi di favoreggiamento: reale e personale.

In entrambi i casi la condotta dell'autore consiste nell'aiutare qualcuno che può essere sospettato della commissione di un reato precedente purché sia fuori dalle ipotesi di concorso di persone. Secondo la giurisprudenza prevalente due reati si distinguono in funzione della diversa finalità perché nel primo è necessario che la gente sia spinto soprattutto dal fine di prestare aiuto all'autore del reato per assicurargli il provento della sua attività criminosa nella ricettazione invece nel secondo il soggetto attivo agisce per assicurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. I presupposti del favoreggiamento sono: la previa commissione di un reato e il non concorso da parte del soggetto attivo. Per aversi il favoreggiamento reale è necessario trovarsi al di fuori dei casi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I due requisiti sono: la preesistenza di un reato e l'assenza di concorso nel reato precedente.

Affinché il delitto di favoreggiamento sia punibile il reato precedentemente, commesso da chi si vuole aiutare, non deve essere accompagnato dalla presenza di alcuna causa di giustificazione (es legittima difesa) tale da rendere lecito il fatto che fa da presupposto al favoreggiamento. È necessario altresì la sussistenza di tutte le condizioni di punibilità e procedibilità (querela, richiesta o istanza).

Il favoreggiamento reale, disciplinato dall'art. 379 c.p., consiste nell'aiutare qualcuno ad assicurarsi il prodotto o profitto o il prezzo di un reato. Assicurare vuol dire rendere definitivo o comunque sicuro il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato. La condotta tipica consiste nell'aiutare ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato. Per prodotto si intende tutto ciò che si acquista direttamente o indirettamente dal reato, per profitto si intende ogni vantaggio derivante dal reato non per forza di natura economica, per prezzo si intende la ricompensa ottenuta dal colpevole per la commissione di un reato.

In particolare, il legislatore usa il termine aiutare in quanto la condotta di aiuto deve essere finalizzata ad assicurare al reo ogni vantaggio che questi abbia tratto dalla commissione del reato. La condotta in altri termini deve essere finalizzata ad aiutare al reo ogni vantaggio che questi abbia tratto dalla commissione del reato. Sul piano interpretativo una delle questioni più interessanti è il rapporto tra favoreggiamento reale e ricettazione. Nella ricettazione l'autore è mosso dall'intento di procurare a sé o ad altri un profitto mentre nel favoreggiamento reale non è richiesto questo intento. Inoltre, la ricettazione riguarda solo le cose provenienti da qualsiasi delitto mentre nel favoreggiamento reale riguarda le cose provenienti da qualsiasi reato compresi anche le contravvenzioni. Ritorniamo alla fattispecie oggetto del presente articolo.

La dottrina ritiene che il bene giuridico tutelato sia lo stesso del favoreggiamento personale, identificato nel regolare lo svolgimento del processo penale nel momento dell'investigazioni e nel momento dell'accertamento della repressione dei reati. L'altra parte della dottrina afferma che l'interesse protetto è l'ordine pubblico o l'interesse dello Stato a impedire che sia prestata ai delinquenti una collaborazione destinata a far diventare definitivi i vantaggi da essi conseguiti con azioni meramente criminose.

La fattispecie dolosa è caratterizzata dal dolo generico per cui vi è la consapevolezza della precedente commissione del reato presupposto e della possibilità che, con la condotta posta in essere, l'autore venga aiutato a conseguire la definitiva acquisizione delle unità derivanti dal fatto criminoso. Per dolo generico si intende la volontà di aiutare qualcuno accompagnata dalla consapevolezza sia della precedente commissione di un reato e sia dell'ausilio prestato consegue la definitiva acquisizione del vantaggio tratto dal fatto criminoso. La consumazione del reato avviene nel tempo e nel luogo in cui la gente ha posto in essere il comportamento in cui si concreta l'aiuto mentre non è necessario che si realizzi la definitiva acquisizione del bene o del vantaggio nel patrimonio del destinatario dell'aiuto.

Dott.ssa Letizia Fratello