La natura soggettiva dell’estinzione del reato per condotte riparatorie

29.07.2023

Cass. Pen. II Sez., 12 Maggio 2023, n. 20210 

Le cause di estinzione del reato hanno come effetto quello di paralizzare il fatto tipico dell'illecito penale escludendo quindi l'applicazione della pena prima della sentenza definitiva di condanna.

Le cause di estinzione del reato si distinguono in:

  • Generali, quando si riferiscono a tutte le tipologie di reati collocati nella parte generale del codice;
  • Speciali, quando fanno riferimento a singole fattispecie criminose e sono collocati nella parte speciale del codice;

Per quanto concerne la disciplina, tali cause hanno efficacia soggettiva in quanto operano solo nei confronti della persona cui si riferiscono (art. 182 c.p.), non estendendosi ai correi, mentre in caso di concorso si applicano le regole previste dall'art. 183 c.p.

Tra le cause di estinzione del reato, disciplinate all'interno del codice, rientrano: la morte del reo prima della condanna, la remissione della querela, l'amnistia propria, la prescrizione, l'oblazione nelle contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale, la sospensione del procedimento con messa alla prova e le condotte riparatorie.

Le condotte riparatorie sono regolate e disciplinate dall'art. 162 ter c.p. il quale stabilisce che nei reati procedibili a querela soggetta a remissione il giudice dichiara estinto il reato solo ed esclusivamente se l'imputato, prima dell'inizio del dibattimento, abbia riparato interamente il danno cagionato eliminando qualsiasi possibile conseguenza dannosa e/o pericolosa. 

Nello specifico rilevante è stata la pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 20210/ 23, II Sez. Pen., ud. 31/03/2023.

La vicenda ha oggetto la condanna emessa dal tribunale di Perugia nei confronti dell'imputato per i delitti commessi di cui agli artt. 110 e 640 c.p., condanna confermata integralmente anche dalla Corte D'Appello di Perugia. Il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Con il primo motivo si contesta la violazione dell'art. 162-ter c.p. in quanto il giudice di merito non ha estinto la pena a seguito delle condotte riparative poste in essere da altro imputato. In tal caso la chiave soggettiva della causa di estinzione del reato andrebbe a contrastare i principi dell'art. 3 e 24 Cost. Con il secondo motivo si deduce: "il travisamento della prova e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ovvero manca nella decisione impugnata un'idonea illustrazione del motivi che hanno fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente con riferimento al concorso del reato di truffa".

La Suprema dichiara infondato il ricorso per entrambe le motivazioni. Il primo motivo è infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la causa estintiva in questione presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee. La manifestazione di un intento spontaneo risarcitorio costituisce, nel caso di specie, un dato rilevante ai fini dell'apprezzamento circa l'estendibilità del beneficio al soggetto. Non può essere messa in discussione la natura soggettiva dell'art.162 -ter c.p." operante in favore di chi vuole sottrarsi rapidamente dal circuito penale riparando le conseguenze negative delle proprie azioni od omissioni e dando la dimostrazione di un comportamento di ravvedimento di minore pericolosità sociale." Non può altresì considerarsi violato il principio di ragionevolezza, disciplinato dall'art. 3 Cost., il quale impone di trattare in modo diverso situazioni diverse e in modo uguale situazioni uguali. Nel caso in esame, infatti, il beneficio si applica solo quando viene rimossa l'offesa conseguente al reato.Per quanto concerne il secondo motivo, anch'esso dichiarato infondato dalla Suprema, si sottolinea che sono "inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l'inadeguatezza e la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti su punti dell'attendibilità della credibilità e valenza probatoria".

Dott.ssa Letizia Fratello