La nuova disciplina dell’art. 573 c. 1-bis c.p.p. è applicabile alle vicende processuali anteriori al D.lgs. n. 150 /2022?
Cass. Pen. Sez. V. 31 gennaio 2023, n. 3990
Il sistema delle impugnazioni è volto a rimuovere o sostituire un provvedimento giurisdizionale pregiudizievole con un altro più favorevole emesso da un giudice diverso. Nello specifico le impugnazioni sono un atto di parte concepito per provocare un controllo sul provvedimento emesso dal giudice per riparare eventuali errori di fatto e/o di diritto. Con il D.lgs. n.150 / 2022 (c.d. Riforma Cartabia) si apportarono delle modifiche alla disciplina generale delle impugnazioni, a tal proposito si pone la questione se sia possibile o meno applicare il nuovo art. 573 co.1 bis c.p.p. (impugnazione per i soli interessi civili) alle vicende processuali anteriori alla Riforma. La Corte Suprema di Cassazione si pronuncia su tale questione con sentenza n. 3990, Sez. V. Pen, ud. 20.01.2023, dep. 31.01.2023.
Nel caso di specie con sentenza del 1° aprile 2021, emanata dalla Corte d'Appello di Bologna, furono assolti due imputati per il reato di diffamazione, perché il fatto non sussisteva, in relazione a due articoli pubblicati nello stesso sito volti a danneggiare la medesima persona. La parte civile propose ricorso per cassazione sulla base di due motivi:
- Con il primo motivo si lamenta la violazione della legge processuale in quanto la Corte d'Appello aveva celebrato in presenza l'udienza di discussione dell'impugnazione, proposta da entrambi gli imputati, senza che l'stanza di trattazione orale fosse stata portata a conoscenza del difensore della parte civile;
- Con il secondo motivo si lamentano i vizi motivazionali e la violazione di legge in relazione alla pronuncia di assoluzione nei confronti di entrambi gli imputati. Più precisamente per il primo imputato era già stato dimostrato in giudizio che le sue affermazioni, nei confronti della persona offesa, non fossero veritiere. Per il secondo imputato, invece, si contesta la sussistenza della scriminante del diritto di critica dal momento che lui stesso aveva falsamente affermato che la persona offesa avesse "messo su" un'organizzazione a delinquere e anche che avesse intrattenuto rapporti illeciti con funzionari pubblici;
La difesa del soggetto di parte civile chiese l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte di Cassazione afferma che il primo motivo di ricorso è fondato. Nel giudizio in appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse. Nel caso de quo non risulta essere pervenuta nessuna comunicazione alla parte civile, infatti, secondo quanto risulta dal processo verbale del dibattimento, non erano presenti neanche i difensori degli imputati. Il D.lgs. n.150 / 2022 presenta il nuovo comma 1 bis dell'articolo 573 c.p.p.:
- "come una conseguenza coerente della disciplina di cui al comma 1 bis dell'articolo 578";
- "Viene esaltato come idoneo a determinare un ulteriore risparmio di risorse nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase dell'impugnazioni e come previsione in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile alle questioni civili.
- "Viene accompagnato dalla precisazione che con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe ma si restringerebbe dal momento che la condanna risarcitoria da illecito civile è già implicita nella domanda risarcitoria da illecito penale, l'illecito penale implica l'illecito civile. Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. "
Le incertezze applicative della norma sopraindicata nascono dal fatto che il giudizio di impugnazione non ha per oggetto l'azione civile ma la sentenza che ha deciso sull'azione civile. Il comma 1 bis dell'articolo 573 c.p.p. presuppone che il giudice penale, investito di un'impugnazione circoscritta ai soli effetti civili, possa limitarsi ad una valutazione di non inammissibilità per poi affidare la decisione sui restanti profili al giudice o alla sezione civile competente.
Quindi ci si trova davanti ha un meccanismo secondo cui il giudice penale dell'impugnazione decide sull'ammissibilità stessa, secondo le regole proprie del codice di rito penale.
Se si dovesse verificare il contrario, cioè che il giudice civile debba applicare il rito penale, non si riuscirebbe neanche a comprendere la ratio della disciplina che sposterebbe dall'una all'altra sezione della corte di cassazione costringendo le sezioni civili ad applicare un rito diverso. Tutte queste ragioni esaltano il carattere sostanziale e non formale dell'esigenza di protezione del diritto di difesa che induce, il collegio, a ritenere che: la nuova disciplina non possa essere applicata a vicende processuali anteriori all'entrata in vigore del D.lgs. n.150 / 2022, ossia all'impugnazione di sentenze emesse prima del 30 dicembre 2022, quando, ai sensi dell'articolo 99 bis del D.lgs. n.150 / 2022, è entrata in vigore la normativa si esamina.
Emblematica è la sentenza a Sez. U. n. 27614 del 29/3/2007 secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime in materia di impugnazioni, quando si succedono nel tempo diverse discipline si applica il principio tempus regit actum il quale impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. Tale sentenza, c.d. Lista, chiarisce il regime delle impugnazioni che deve essere ancorato non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza. In sostanza il quadro normativo delle impugnazioni si deve ricostruire tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto.
In conclusione la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.