La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare determina l’interruzione della prescrizione del credito
Cass. Civ., Sez. III,
sentenza 2 marzo 2018, n. 4927
La pronuncia in esame chiarisce come, alla stregua della domanda giudiziale, anche la domanda di insinuazione nel passivo fallimentare determini l'interruzione del decorso della prescrizione del diritto di credito con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale.
Non si dubita dell'applicabilità dell'art. 2945 c.c. al caso di specie; la questione ulteriore affrontata è rappresentata dalla possibilità di estendere tali effetti interruttivi anche al condebitore solidale del fallito.
Il giudice d'appello lo aveva escluso seguendo un ragionamento ritenuto non condivisibile dal giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione ha quindi ribadito il principio già espresso con la sentenza del 17 luglio 2014 n. 16408 della stessa Sezione Terza ed invocato dalla ricorrente, secondo cui: "la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione del credito medesimo con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945 c.c., comma 2, e tale interruzione opera ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, pur se questi non abbia opposto, diversamente dagli altri condebitori solidali, il decreto ingiuntivo, sia pure con riferimento, per il predetto obbligato, al termine di prescrizione dell'actio iudicati."
La Suprema Corte, evidenziando l'errore commesso dalla Corte d'Appello, ha sottolineato: "l'autorità del giudicato fa sì che la pronuncia non possa venire meno per effetto di successive pronunce tra altre parti, ma non rende l'obbligazione solidale impermeabile rispetto agli atti interruttivi della prescrizione". Accertata, quindi, con efficacia di giudicato l'esistenza di un'obbligazione solidale, non può che divenire pienamente applicabile la previsione dell'art. 1310 c.c..
Diversamente, sarebbe paradossale la posizione del creditore che, ottenuto l'accertamento del proprio credito con efficacia di giudicato nei confronti di un condebitore solidale, non potrebbe soddisfare le proprie pretese, trovandosi in una situazione peggiore di quella in cui si troverebbe in assenza di tale accertamento.
La Suprema Corte ritiene, dunque, che la circostanza che rispetto ad uno dei condebitori in solido sia intervenuto l'accertamento passato in giudicato, non sia ostativa all'estensione dell'interruzione della prescrizione anche al medesimo condebitore.
La norma in esame della quale il giudice di merito ha escluso l'operatività dell'interruzione della prescrizione anche nei riguardi del condebitore solidale del fallito è l'art. 1306 c.c., che, in effetti, prevede che il condebitore possa opporre al creditore la sentenza pronunciata tra quest'ultimo ed un altro condebitore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali al condebitore. La detta opponibilità incontra il limite del giudicato: la formazione del giudicato nei riguardi di uno dei condebitori in solido impedisce che questi possa avvalersi del successivo giudicato favorevole ad altri condebitori, in quanto "caratteristica del giudicato è quella di non venire meno per effetto di successive pronunce tra le parti" (Cass. n. 22696/2015).
L'impermeabilità della pronuncia passata in giudicato rispetto ad altre pronunce non rileva, però, in merito alla differente questione dell'interruzione del termine di prescrizione, con applicazione piena dell'art. 1310 c.c. che, come noto, estende gli effetti degli atti interruttivi posti in essere dal creditore nei confronti di uno dei debitori in solido anche agli altri condebitori.
Conseguentemente, nel caso di specie, l'esistenza della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare, quale valido atto di interruzione del diritto di credito, ha determinato l'interruzione della prescrizione con effetti permanenti anche nei confronti del condebitore in solido del fallito.