La presupposizione e i presupposti causali

03.03.2025

A cura della Dott.ssa Michela Falcone

L' accoglimento della teoria della causa in concreto, intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto è volto a realizzare, ha reso necessaria la rivisitazione della distinzione tra causa e motivi individuali.

Nell'ottica della teoria della causa in astratto la distinzione era netta: mentre la causa era la funzione economico sociale perseguita dal contratto, i motivi, invece, rappresentavano gli interessi soggettivamente perseguiti dalle parti, dei meri motivi individuali del tutto irrilevanti per la sorte del contratto.

Gli inconvenienti derivanti da questa distinzione così netta, avevano condotto dottrina e, in particolar modo, la giurisprudenza ad elaborare la figura giuridica della presupposizione.

La presupposizione indica un istituto, di derivazione tedesca, che fa ingresso nel nostro ordinamento e assume da subito un importante ruolo nella teoria del contratto.

Questo istituto viene valorizzato per dare rilevanza a tutte quelle circostanze che, sebbene non espressamente dedotte in contratto, costituivano uno specifico e oggettivo presupposto di efficacia del regolamento pattizio e non potevano essere considerate alla stregua di meri motivi irrilevanti.

La mancata realizzazione della circostanza presupposta non era irrilevante, ma incideva sulla stabilità del vincolo, consentendo alla parte di recedere dal contratto.

La giurisprudenza era solita definire la presupposizione come una obiettiva situazione di fatto o di diritto, passata, presente o futura, tenuta in considerazione dalle parti come presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio.

Oggi la teoria della causa in concreto ha fatto scemare l'interesse nei confronti della presupposizione.

Tutte quelle circostanze che un tempo venivano valorizzate attraverso l'istituto in esame, oggi, si annoverano tra quelli che costituiscono i presupposti causali del contratto e integranti la causa in concreto.

I presupposti causali assumono rilievo già sul piano dell'interesse che giustifica l'impegno contrattuale.

In mancanza degli stessi si avrà una invalidità del contratto.

Tuttavia, è bene precisare, che anche nell'ottica della causa in concreto va tenuta ferma la distinzione tra motivi irrilevanti e presupposti causali, poiché mentre la frustrazione degli interessi che sono contemplati nella causa in concreto comporta l'attivazione di rimedi contrattuali, invece, la frustrazione di interessi che sono motivi non suscita tali interessi.

Oggi la distinzione tra causa e motivi viene tracciata evidenziando che è più corretta la distinzione tra interessi che penetrano nel regolamento contrattuale ed interessi che, invece, ne restano fuori in quanto meri impulsi psichici attinenti alla sfera volitiva del soggetto.