La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti ha natura di prova ammissibile nel processo civile, del lavoro così come in quello penale?
Si.
Per prova in un processo civile si intende l'insieme dei mezzi processuali di cui si ha bisogno per procedere alla dimostrazione di un avvenimento dedotto da una delle due parti, si intendono le fattuali e concrete manifestazioni di ciò che è avvenuto e i procedimenti istruttori costituitosi.
La registrazione fonografica rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Sul punto, la Cassazione civile sez. II, 17/01/2019, n.1220 ha affermato che "L'efficacia probatoria delle registrazioni fonografiche di conversazione tra presenti (ossia avvenute in presenza del soggetto autore della registrazione), disciplinate dall'art. 2712 cod. civ., in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, è rimessa alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il "disconoscimento", da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta".
Stante quanto detto la registrazione in presenza costituisce, una forma di documentazione di un fatto storico che ha riguardato direttamente colui che registra, ed il soggetto registrato sapeva di parlare e di rivolgere dei gesti direttamente a quella persona o comunque in presenza di quella persona.
L'unica condizione è che l'autore della registrazione abbia di fatto presenziato o partecipato in maniera continuativa alla conversazione registrata (e del quale viene, in ogni caso, valutata l'affidabilità)[1].
[1] Cass. n. 13810/2019