La responsabilità solidale: estensibilità ed unicità del giudicato

03.06.2024

Le obbligazioni solidali sono disciplinate dal nostro codice civile dagli artt. 1292 e ss. e si caratterizzano per la pluralità di soggetti debitori (solidarietà passiva) o creditori (solidarietà attiva), per la medesima prestazione, identica e comune a tutti nonostante vi siano più debitori o più creditori e per la presenza di un terzo requisito, ovvero la causa obbligandi.

La regola generale vuole che alla base delle obbligazioni solidali vi sia l'estensione degli effetti favorevoli che riguardano il singolo a favore di tutti i soggetti che rivestono la stessa posizione giuridica. Infatti, in tema di interruzione della prescrizione, il risarcimento del danno a favore di uno dei concreditori danneggiati giova anche agli altri. Analoga considerazione, poi, va fatta nei confronti dei condebitori, stante che essa (la prescrizione) produce effetto anche nei riguardi degli altri, generando sicuramente degli effetti positivi in capo a tutti i concreditori.

Per quanto riguarda gli effetti sfavorevoli, essi operano solo nei confronti dei soggetti a cui si riferiscono e non si estendono agli altri[1].

Come abbiamo detto all'inizio dello scritto, la solidarietà può essere attiva o passiva ai sensi dell'art. 1292 c.c.

Più nello specifico, l'obbligazione solidale passiva si ha quando tutti i debitori sono tenuti ad un'unica prestazione e l'adempimento eseguito da uno di essi libera anche gli altri.

Al contrario, nell'obbligazione solidale attiva, ciascun creditore ha diritto di ricevere la prestazione e l'adempimento a favore di uno dei concreditori libera il debitore verso tutti gli altri creditori.

Dunque, possiamo affermare che mente la solidarietà passiva agevola il creditore, quella attiva non ha una funzione univoca e a seconda dei casi può agevolare il debitore ovvero i creditori stessi che, sono legittimati tutti a pretendere la prestazione.

Passando ora all'oggetto principale del contributo…

Relativamente alla estensibilità e all'unicità di un eventuale giudicato, la Corte di Cassazione, in particolare, le Sezioni Unite nel 2009 con la sentenza n. 16503, hanno precisato che il fatto di uno dei condebitori non abbia preso parte nel giudizio di merito (divenuto definitivo), non significa che la sua responsabilità sia esclusa.

Invero, l'art. 1306 co 2 c.c. rappresenta una eccezione rispetto ai limiti soggettivi del giudicato posti dall'art, 2909 c.c. perché consente al condebitore rimasto estraneo al giudizio di avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore.

C'è un però… affinchè sia possibile tale estensione è necessario che si verifichino due condizioni:

  • Il giudice deve avuto cognizione sull'intero rapporto obbligatorio;
  • Il rapporto obbligatorio deve essere causalmente e geneticamente unitario.

In sede di responsabilità risarcitoria il giudicato, generalmente, riguarda la misura del danno in conseguenza all'evento, non coprendo anche tutte le autonome e distinte condotte poste in essere da tutti coloro che astrattamente possono ritenersi responsabili solidali all'evento.

Concludendo, la Corte ha precisato che l'art. 2055 c.c. considera il fatto dannoso ai fini della solidarietà del risarcimento… per cui, mentre l'art. 2055 c.c. riguarda la posizione del danneggiato, facendo la differenza con l'art. 2043 c.c., ci si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento.

Cosa ne deriva?

L'unicità del fatto dannoso per la legittima responsabilità solidale deve essere intesa in senso relativa e non assoluto.

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Unica eccezione è l'interruzione della prescrizione che si estende per legge a tutti in solido anche se derivano effetti negativi ai sensi dell'art. 1310 c.c.