La retrodatazione dei termini delle misure cautelari

15.05.2024

Il contributo esamina la disciplina della retrodatazione dei termini delle misure cautelari, specificando la ratio della normativa attuale e prefiggendosi di offrire una sintesi esplicativa delle ipotesi contemplate dall'art. 297, comma 3, c.p.p.

Tra le varie questioni che attengono alle misure cautelari, la disciplina relativa alla individuazione del dies a quo dei termini della loro efficacia viene spesso tralasciata e trascurata.

La prima regola dettata dall'art. 297 c.p.p. è quella fondamentale e, per certi versi, più semplice: gli effetti della misura cautelare della custodia in carcere decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo (in altri termini, della sua esecuzione); per le ulteriori misure cautelari, bisogna tenere conto del momento in cui è stata notificata l'ordinanza che la dispone.

Diversamente, il terzo comma non risulta di altrettanta facile intuizione. Il solo dato della lunghezza della disposizione è sintomatico della complessità della tematica.

In particolare, la fattispecie regolata dall'art. 297, comma 3, c.p.p., concerne l'ipotesi di adozione di una pluralità di ordinanze, relative alla medesima misura, nei confronti di uno stesso soggetto.

Questi appena citati sono i presupposti necessari, ma non sufficienti. Infatti, questi ultimi rappresentano il fatto comune degli elementi costitutivi del fatto processuali, le cui ulteriori condizioni variano a seconda della casistica.

In ogni caso e a prescindere dall'ipotesi concreta, l'effetto è sempre il medesimo: gli effetti decorrono dal momento della esecuzione o notificazione della prima ordinanza cautelare e, in ogni caso, deve essere considerato il termine di durata per l'imputazione più grave. In altre parole, si ha la cosiddetta retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare.

La prima ipotesi disciplinata dalla menzionata norma regola l'ipotesi in cui siano disposte misure cautelari per un medesimo fatto, anche se diversamente circostanziato o qualificato. Al ricorrere di tale circostanza, a prescindere dalla eventuale conoscenza della pendenza di una pluralità di procedimenti e dell'adozione di una precedente ordinanza, il dies a quo deve essere identificato nella esecuzione o notificazione del primo provvedimento.

Maggiori sono i presupposti relativi alla seconda ipotesi, la quale concerne i casi di connessione tra procedimenti ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p. e, in relazione alla lettera c) del medesimo articolo, limitatamente ai reati commessi per eseguire gli altri.

In tale caso, è anzitutto necessario che il fatto posto alla base della seconda[1] ordinanza sia stato commesso prima del fatto considerato per l'emissione del primo provvedimento[2].

Inoltre, si richiede altresì che, nell'ambito del procedimento che ha visto emettersi ordinanza per primo, siano esistenti agli atti elementi per i quali si potesse desumere, prima del rinvio a giudizio, l'esistenza del fatto considerato nella seconda ordinanza.

Pertanto, in tale ipotesi si prescinde da una effettiva conoscenza - deliberatamente sottaciuta - o da una ignoranza - colposamente determinata - essendo stata prevista dal legislatore una vera e propria applicazione automatica della retrodatazione.

La norma in esame costituisce una reazione legislativa al fenomeno comunemente noto come "contestazioni a catena[3]", ossia la scelta deliberata del pubblico ministero di richiedere in via scadenzata nel tempo l'adozione di misure cautelari per fatti diversi di cui aveva già conoscenza.

Così facendo, infatti, la pubblica accusa disponeva di un potere quasi illimitato: poteva infatti postergare l'estinzione dell'originaria misura cautelare per decorrenza del termine di durata mediante la richiesta di adozione di una nuova misura, seppur basata su un fatto diverso.

La scelta del legislatore si potrebbe dire drastica, criticata da alcuni Autori proprio per la sua rigida applicazione[4], che non distingue tra le menzionate ipotesi di deliberata o colpevole ignoranza, e quelle di effettiva impossibile previa conoscenza.

Più comprensibile appare invece la terza ulteriore ipotesi, non prevista espressamente dal legislatore, ma introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005[5].

Quest'ultima sentenza, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica a fatti diversi ma non connessi, qualora il fatto posto alla base della seconda ordinanza fosse già desumibile agli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

Come argomentato dal Giudice delle leggi, in queste ipotesi, se non si fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma, "la durata della custodia [sarebbe venuta] così a dipendere […] da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del "potere cautelare".

L'inesistenza della medesimezza del fatto o di una ipotesi di connessione considerata dall'art. 297, comma 3, c.p.p., avrebbe infatti consentito agli uffici di Procura, nel pieno rispetto della legge, di rinviare a data successiva la provvisoria contestazione di un fatto a fini cautelari con il mero scopo di tardare quanto più possibile la scarcerazione del soggetto[6].

La portata della sentenza della Corte costituzionale è stata successivamente precisata dalla Corte di cassazione che, con la sentenza a Sezioni Unite del 10 aprile 2007, n. 14535, ha stabilito che l'effetto della retrodatazione per i casi di fatti diversi non connessi operi solamente nei casi in cui o il procedimento sia il medesimo oppure, se diversi, siano pendenti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria e, pertanto, la separazione sia stata frutto della scelta del pubblico ministero[7].

Ricapitolando quanto finora esposto, si possono così sintetizzare i tre casi di retrodatazione dei termini di misura cautelare, ricordando che il loro fattore comune risulta sempre essere l'adozione di plurime ordinanze e, come effetto, la decorrenza del termine per l'imputazione più grave a partire dalla esecuzione/notificazione della prima ordinanza:

  • nel caso in cui il fatto sia il medesimo, seppur diversamente circostanziato o qualificato, opera una automatica applicazione della retrodatazione;
  • nel caso in cui i fatti siano diversi, è sempre necessario che il fatto posto alla base della ordinanza successiva sia stato commesso prima del fatto considerato nella prima ordinanza. In aggiunta:
  • se i fatti sono connessi, è necessario che esistessero agli atti del primo procedimento, e prima che venga disposto il rinvio a giudizio, elementi idonei e sufficienti per l'adozione del provvedimento cautelare successivo.
  • se i fatti non sono connessi, è necessario che, al momento della adozione della prima ordinanza, esistessero agli atti del primo procedimento elementi idonei e sufficienti per l'adozione del provvedimento cautelare successivo. Inoltre, o il procedimento deve essere lo stesso oppure, se diverso, deve essere pendente dinanzi alla medesima autorità giudiziaria.

[1] Nel contributo ci si riferisce alla ipotesi più semplice di esistenza di due diverse ordinanze. Ciò non toglie, però, che potrebbe trattarsi anche di più provvedimenti cautelari.

[2] Presupposto, questo, non richiesto nella prima ipotesi stante l'esistenza della medesimezza del fatto.

[3] Per una approfondita disamina del tema si rinvia a C. CONTI, Le contestazioni a catena nell'applicazione della custodia cautelare: dalla repressione di un abuso ad un automatismo indifferenziato, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Ottobre-Dicembre del 2001, n. 4, pagg. 1275 ss.

[4] Si veda sul punto V. Grevi, M. Ceresa Gastaldo, Misure cautelari, 405 ss., in Compendio di procedura penale, (a cura di) M. Bargis.

[5] La sentenza citata, inoltre, precisa che per desumibilità dagli atti debba intendersi l'esistenza di "elementi idonei e sufficienti" per adottare la successiva ordinanza cautelare.

[6] La Corte costituzionale ha affermato successivamente, con sentenza n. 233 del 2011, che la regola in questione non incontra ostacoli anche se per i fatti contestati con la prima ordinanza sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura.

[7] È utile altresì fare menzione della successiva sentenza Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2016, n. 10788, spesso richiamata dalla giurisprudenza di legittimità più recente.