La risarcibilità del danno endofamiliare alla luce della recente giurisprudenza
La risarcibilità del danno endofamiliare alla luce della recente giurisprudenza
Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 gennaio- 9 marzo 2020, n. 6518
La violazione dei diritti nell'ambito della famiglia può comportare un vero e proprio danno definito endofamiliare proprio perché scaturisce dal comportamento di un altro membro del nucleo familiare.
Per diverso tempo si è ritenuto che gli illeciti commessi all'interno della famiglia non fossero autonomamente risarcibili in considerazione delle peculiarità di questo tipo di rapporti, ma anche perché la legge prevede rimedi specifici per comportamenti contrari ai doveri familiari (ad esempio, l'addebito nella separazione). Solo di recente è sorta, anche nella pubblica opinione, la consapevolezza che i membri della famiglia sono titolari di diritti individuali - in quanto persone, prima ancora che come marito, moglie o figlio - la cui violazione può giustificare la richiesta di risarcimento sia per fatto illecito e sia per danno non patrimoniale.
Il danno provocato dalla violazione di un dovere matrimoniale
La giurisprudenza riconosce in seguito alla separazione il risarcimento dei danni, in particolare per il caso di tradimento coniugale, al coniuge tradito che chiede l'addebito della separazione.
La giurisprudenza ha evidenziato che la sola infedeltà di per sé non legittima una domanda di risarcimento dei danni extra-patrimoniali, in quanto viene richiesta anche la lesione di beni costituzionalmente protetti.
La Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni al coniuge tradito, che aveva provato che il tradimento aveva leso la sua dignità ed il suo onore.
La Suprema Corte di Cassazione ha anche affermato che il risarcimento del danno può essere richiesto dal coniuge tradito anche nei confronti dei figli per le particolari modalità traumatiche della crisi coniugale.
Il trasferimento del genitore in una città diversa, ad esempio, e la nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo familiare, possono determinare per i figli di primo letto una grave condizione di deprivazione e senso di abbandono.
Illecito endofamiliare e doveri genitoriali
Il diritto del figlio di ricevere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori, costituisce un elemento fondamentale del rapporto familiare dalla cui violazione discende il titolo per ottenere il risarcimento del danno. Dalla nozione di illecito endofamiliare discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora l'omissione genitoriale cagioni al figlio una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile atto a dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Tribunale Roma sez. I, 26/08/2014).
Danni del padre arrecati al figlio
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse totale mostrato per lunghi anni nei confronti dei figli, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti e dà luogo ad una autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni tutti ai sensi dell'art. 2059 c.c.: in particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana.
La voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c.; in merito alla quantificazione in concreto del risarcimento, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applicata, sul piano liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle Tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano "perdita del genitore". (Tribunale Milano sez. IX, 23/07/2014)
Il rispetto della dignità e della personalità come diritto inviolabile.
La lesione endofamiliare costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, questo è ciò che afferma la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, sent. 9 gennaio- 9 marzo 2020, n. 6518).
La Cassazione civile con riguardo alle tematiche endofamiliari, tenuto conto delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost., afferma che il rispetto della dignità e della personalità costituisce un diritto inviolabile di ogni componente il nucleo familiare e laddove vi fosse lesione da parte di uno dei componenti della famiglia, ciò costituirebbe il presupposto logico della responsabilità civile. La Corte sottolinea che tali diritti, definiti inviolabili, devono ricevere eguale tutela anche laddove si faccia riferimento al contesto familiare e che si debba escludere che la violazione dei doveri nascenti nel tessuto familiare abbiano propria e diversa sanzione per l'autosufficienza del diritto di famiglia. Si ribadisce, pertanto, una compatibilità tra il diritto di famiglia e la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguenza di applicare i principi della responsabilità aquiliana e dei suoi oneri probatori.
Avv. Daniela Evoluzionista