Le condizioni per ricorrere al Trattamento Sanitario Obbligatorio: chiarimento della Corte di Cassazione

23.03.2024

Cass. civ. sez. III, 11 gennaio 2023, n. 509

L'art. 32 della Carta Costituzionale recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana."

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (d'ora in poi T.S.O.) è un istituto di natura straordinaria che consente di sottoporre una persona a cure mediche contro la sua volontà, ma in presenza di determinate condizioni.

Esso è regolato dagli artt. 33 e ss. della Legge 833/1978 secondo cui i trattamenti sanitari, di regola, sono volontari, ma in determinati casi possono essere disposti dall'autorità sanitaria competente, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona.

Il T.S.O. è disposto con provvedimento del Sindaco del Comune di residenza della persona o di quello in cui si trova nel momento in cui si verifica l'esigenza del ricovero.

L'ordinanza che dispone il T.S.O. viene emessa se sussistono, in via cumulativa e non alternativa, le seguenti condizioni:

  • la persona deve avere la necessità di interventi terapeutici urgenti in relazione alla situazione di alterazione in cui si trova;
  • la persona rifiuta altri interventi proposti;
  • non sia possibile adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere.

Tali condizioni devono essere accertate mediante certificazione da un primo sanitario e successivamente convalidate da un secondo medico che, solitamente, appartiene alla psichiatria dell'Unità Locale Socio Sanitaria (U.L.S.S.).

Ricevute le certificazioni mediche, il Sindaco ha 48 ore per disporre il TSO: in un primo momento la persona viene invitata a seguire vigili e sanitari presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura ma, in caso di rifiuto, verrà prelevata con la forza.

Il Sindaco, entro 48 ore dal ricovero, ha l'obbligo di inviare l'ordinanza di T.S.O. al Giudice Tutelare per la convalida, il quale deve provvedervi entro le successive 48 ore.

Per legge la durata del trattamento è di 7 giorni al termine dei quali lo stesso viene a cessare, sempre che non sia stata presentata richiesta di prolungamento.

Di ciò deve esserne data comunicazione al Sindaco.

Si ricorda che nessuno può essere trattenuto contro la sua volontà presso le strutture sanitarie o nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura a meno che non sia soggetto, appunto, ad un provvedimento di T.S.O.

Fatta questa premessa sull'Istituto, veniamo al commento dell'ordinanza di cui all'oggetto.

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte offre la possibilità di fare luce sulle condizioni per disporre un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Nel caso di specie era stato attivato il T.S.O. ad un soggetto affetto da un disturbo delirante cronico in fase di scompenso, dopo che egli aveva più volte rifiutato gli interventi terapeutici proposti.

Il paziente, inoltre, veniva trattenuto presso i locali della struttura in cui si era recato in ragione della sua condizione psichica.

Il trattamento, attivato in quanto sussistenti i presupposti sopraelencati, veniva proposto da un primo medico e convalidato da un altro.

Di seguito, nel rispetto della procedura, è stata emanata la relativa ordinanza da parte del Sindaco ed infine il trattamento è stato convalidato dal Giudice Tutelare.

Nello specifico l'attore aveva richiesto un risarcimento del danno in quanto, a suo dire, era stato sottoposto senza motivo ad un trattamento sanitario obbligatorio.

La domanda è stata respinta sia in primo grado che in appello e, proposto ricorso per Cassazione, i motivi dello stesso sono risultati infondati.

Gli ermellini hanno ribadito che "il Trattamento Sanitario Obbligatorio [… ] può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, se pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente - ed ove queste lo consentano - per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario.

Si può intervenire con un Trattamento Sanitario Obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni, ovvero l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti e l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere".

Di conseguenza, in quanto rispettata la procedura, nessun risarcimento era ipotizzabile.

Dott.ssa Linda Vallardi