Le partecipazioni sociali e la loro trasferibilità
Le partecipazioni sociali, nelle società di capitali, sono di regola liberamente trasferibili. La legge o le parti sociali possono, tuttavia, prevedere alcuni limiti al loro trasferimento.
Nel primo caso, ci sono delle norme che individuano dei limiti di circolazione per le azioni che si trovano in determinate condizioni.
Nel secondo caso, le parti sociali possono stipulare delle convenzioni da inserire nei cosiddetti patti parasociali oppure nello statuto. Si tratta, in particolare, di clausole negoziali.
Tra quelle comprese nello statuto ci sono le clausole di covendita che limitano la circolazione delle azioni nel senso che, quando un socio vende delle proprie azioni, attribuiscono il diritto o impongono l'obbligo ad altri soci di vendere contestualmente le proprie. Si distinguono tre tipi di clausole a seconda che si tratti di diritto o di obbligo alla vendita: tag along, drag along e bring along. Sono frequentemente inserite negli statuti della società per azioni.
Le clausole di covendita hanno la funzione di limitare la circolazione delle azioni essendo, le stesse, liberamente trasferibili. Ad affermarlo è l'art. 2469 c.c. che, al primo comma, stabilisce che "Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo". A tale libertà i soci possono opporre dei limiti negoziando un comportamento da tenere in caso di trasferimento delle partecipazioni. Le clausole di covendita sono regole che possono essere calate direttamente nello statuto societario oppure, alternativamente, nei patti parasociali. Ciò determina conseguenze diverse: le clausole statutarie hanno efficacia reale e sono opponibili a terzi, risultando anche dalla pubblicità legale presso il Registro delle Imprese e quindi l'acquirente che abbia violato, in fase di acquisto della 3 propria partecipazione, le regole statutarie non avrà diritto a risultare tra i soci. Se invece le clausole sono calate nei patti parasociali l'efficacia sarà solamente obbligatoria e dunque gli altri soci avranno esclusivamente diritto al pagamento della penale, ove prevista, ed al riconoscimento dell'eventuale ulteriore danno.
La fonte normativa che ammette l'inserimento di clausole limitative della circolazione delle azioni nello statuto delle società per azioni è l'art. 2355 bis c.c. "Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento..".
Allo stesso tempo, la stessa norma al quarto comma, impone che la limitazione alla circolazione risulti dal titolo. Le clausole che limitano la circolazione delle azioni nominative avranno, pertanto, efficacia reale solo se risultanti sia dal titolo che dallo statuto.
Tali clausole possono essere inserite o eliminate, durante la vita della società, con le maggioranze previste per le delibere dell'assemblea straordinaria. l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea. La clausola di covendita (tag along) attribuisce ai soci di minoranza il diritto di alienare le proprie partecipazioni al terzo, estraneo alla compagine sociale, che voglia acquisire la partecipazione sociale di maggioranza, beneficiando delle medesime condizioni economiche di quello di maggioranza.
Avv. Danila D'Onofrio