Le Sezioni Unite intervengono su rilevanti questioni in materia di opposizione a decreto ingiuntivo

18.10.2024

Le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate su questioni di particolare importanza rimesse dalla Prima Sezione Civile con l'ordinanza n. 20476 del 17 luglio 2023.

Si precisa che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto.

La Suprema Corte si sofferma, in maniera particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, gli Ermellini hanno affermato i seguenti principi:

«nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione»

«… chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'"ultimo giro" offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali».

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tale proposizione è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione di pagamento.

Per la Corte, dunque, nella comparsa di costituzione l'opposto è comunque legittimato a proporre non solo domande riconvenzionali, ma altresì domande che rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria.

Avv. Daniela Evoluzionista