Le Sezioni Unite sulla natura del reclamo ex art. 630 c.p.c.
Corte di Cassazione - Sez. Un. Civ. - Sent. n.7877 del 10 marzo 2022
Il reclamo avverso l'ordinanza estintiva del processo esecutivo va necessariamente depositato in via telematica? Questa è la questione recentemente esaminata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che si sono pronunciate su un argomento di primaria importanza.
A detta di queste ultime, infatti, deve escludersi la natura endoprocessuale del reclamo ex art. 630 c.p.c., comma 3, e di conseguenza anche l'obbligatorietà del deposito telematico dello stesso.
Ma andiamo per ordine.
Fulcro della pronuncia della Suprema Corte risulta essere l'interpretazione dell'art. 16 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.
Come è noto, l'art. 16 bis chiarisce al primo comma che "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche". Da tale assunto si evince il principio secondo cui tutti gli atti cd endoprocessuali sono sottoposti all'obbligo di deposito telematico ed è lasciata invece alle parti non costituite la possibilità di scelta tra deposito telematico o cartaceo.
A tal proposito, le Sezioni Unite si sono soffermate sul concetto di "parti precedentemente costituite", precisando che tale espressione fa riferimento non soltanto alla costituzione in giudizio in senso tecnico, cioè "quella in mancanza della quale si determina la contumacia della parte non costituita", ma anche alla costituzione in senso formale, cioè "all'acquisizione della veste di parte" che "compete a ciascuna parte in qualunque procedimento destinato a svolgersi dinanzi al tribunale".
Partendo da tale concetto, gli ermellini sono giunti ad affermare un importante principio in merito alla natura del reclamo ex art. 630 c.p.c. comma 3.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti instaura un giudizio di merito a sé stante "che si dipana sullo sfondo dell'esecuzione forzata, ma del tutto al di fuori di essa, palesando una chiara natura impugnatoria - ché, se esso non è proposto nei termini previsti, la decisione già adottata in punto di estinzione si stabilizza - tale da determinare una netta cesura tra la fase esecutiva e quella cognitiva", così che debitore e creditore non possono considerarsi quali "parti precedentemente costituite".
Il reclamo che ci occupa, pertanto, non ha natura di atto endoprocessuale ma può ritenersi formalmente quale atto introduttivo di un giudizio e proprio per questo è sottratto alla disciplina dell'obbligatorietà del deposito telematico, potendosi equamente depositare anche in formato cartaceo.
Dott.ssa Desirè Perrella