La legislazione italiana a tutela dell’ambiente

13.09.2024

In Italia, la legge costituzionale n.1 dell'11 febbraio 2022 ha finalmente inserito nella Carta costituzionale un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente e degli animali, recando modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In particolare, integrando l'articolo 9 della Costituzione, il disegno di legge in esame ha introdotto tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

La riforma è intervenuta anche sul secondo comma dell'articolo 41.

La nuova formulazione dispone che l'attività economica privata è libera, e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o «in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». L'articolo prevede inoltre che la legge determini i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata "a fini sociali e ambientali".

Tuttavia, prima ancora che la materia ambientale trovasse esplicito riconoscimento nella Costituzione, il legislatore nazionale è intervenuto in più occasioni al fine di garantire adeguata protezione del bene-ambiente, unitario e immateriale, in relazione al quale si configurano interessi individuali, collettivi e pubblici.

La tutela penale dell'ambiente era originariamente tutta contenuta nel decreto legislativo n.152/2016 recante "Norme in materia ambientale", poi denominato nella prassi «Testo Unico Ambientale» (T.U.A.) ovvero «Codice dell'ambiente» in quanto sorto con l'intento di unificare e organizzare in maniera organica i principali settori dell'ambiente e le disposizioni poste a tutela di tale bene giuridico.[1]

L'epilogo di questo difficile percorso costellato di nobili tentativi di creare una sistematicità e una tutela degna è stata la legge n.68 del 2015 sugli Ecoreati, varata dal Parlamento il 22 maggio, giorno di "svolta epocale"[2] per il diritto penale dell'ambiente.

Invero, fino a quel momento, quasi tutte le violazioni ambientali, eccezion fatta per le ipotesi di trasporto, traffico o organizzazione illecita di rifiuti, erano punite dal decreto del 2006 come semplici violazioni amministrative o come reati contravvenzionali nella forma delle fattispecie di pericolo astratto, dimostrando tutta la loro inadeguatezza e inefficacia sul piano della prevenzione generale della sanzione penale, specialmente dinanzi ad eventi inquinanti di rilevante gravità, proprio del settore industriale. [3]

Al Legislatore del 2015 è spettato l'arduo compito di dar vita ad un nuovo diritto penale dell'ambiente che fosse in grado di superare le criticità degli strumenti di tutela – amministrativi e penali – emerse nella storia dei grandi processi industriali quali: l'ICMESA di Seveso, il petrolchimico di Porto Marghera e diMontedison, il cementificio del gruppo Eternit, l'acciaieria ThyssenKrupp di Torino e, più di recente, i casi del Centro Olio Val d'Agri di Viaggiano e l'acciaieria ex ILVA di Taranto. [4]

La principale novità consiste nell'introduzione all'interno del libro secondo del Codice penale di un nuovo Titolo VI-bis, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente" contenente 12 articoli (artt. 452 bis- 452 terdecies c.p.) che delineano nuove fattispecie, tra le quali, inquinamento ambientale (art.452 bis c.p.), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art.452 ter c.p.), disastro ambientale (art 452 quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art.452 quinquies c.p.) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies c.p.), impedimento del controllo (art.452 septies c.p.), omessa bonifica (art.452 terdecies c.p.) e, ad ultimo, l'art.452 quaterdecies rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", inserito nel tessuto codicistico per effetto del d.lgs. 21/2018 attuativo del principio della c.d. riserva di codice.

Inoltre, il legislatore ha previsto una serie di norme concernenti circostanze aggravanti, misure sanzionatorie e accessorie (confisca anche per equivalente, confisca di valori ingiustificati, ripristino dello stato dei luoghi, pene accessorie), nonché ipotesi di ravvedimento operoso (art.452 decies c.p.) che opera come circostanza di attenuazione della pena - dalla metà a due terzi, ovvero da un terzo alla metà - in favore di chi, rispettivamente, prima della dichiarazione di apertura di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente con l'Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei colpevoli.

L'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 è intervenuto anche sul Codice dell'ambiente introducendo una nuova Parte sesta – bis (artt. da 318 bis a 318 octies) dedicata alla disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale

Le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal TUA, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

In estrema sintesi, si tratta di procedimento previsto per l'estinzione della contravvenzione accertata, attraverso l'adempimento di un'apposita prescrizione, certificata sotto un profilo tecnico dall'ente specializzato competente nella materia trattata, nonché mediante il pagamento di una pena pecuniaria.

Nell'evoluzione storica del diritto penale ambientale, inoltre, è possibile individuare un'altra data significativa, il 17 ottobre 2020, giorno in cui viene presentato il disegno di legge "Terra Mia"[5], una proposta normativa avanzata di concerto dai Ministeri Ambiente e Giustizia e diretto al rafforzamento della vigente legislazione penale in materia di illeciti ambientali.

In ultimo, recenti modifiche sono state apportate con la legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del d.l. 105/2023 (per un maggior approfondimento: Reati ambientali: le novità introdotte dalla Legge 137/2023: https://www.giuridicamente.com/l/reati-ambientali-le-novita-introdotte-dalla-legge-137-2023/)

In particolare, l'articolo 6 ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche al D. Lgs. 152/2006, al fine di trasformare in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di rifiuti, nonché al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia

[1] Ramacci L, Diritto penale dell'ambiente, Padova, 2009, p.9 ss

[2] Espressione utilizzata da L. Siracusa, "La legge 22 Maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti" una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente" in https://www.penalecontemporaneo.it

[3] Fiandaca G., Musco E., Diritto penale parte speciale – Volume I, Zanichelli, 2021, p.583 ss: «La riforma del 2015 ha perseguito l'intento di strutturare le fattispecie codicistiche a tutela dell'ambiente secondo il modello del reato di danno o del reato a pericolo concreto, così segnando una profonda differenza rispetto agli illeciti ambientali extracodicistici prevalentemente strutturati secondo lo schema del reato contravvenzionale a pericolo astratto».

[4] Napoletano E., Manuale di Diritto penale ambientale, cit., p.6 ss.

[5] Pacciolla C. - Di Fiorino E., "Terra mia": un disegno di legge da rivedere in Riv. giur. online Giurisprudenza Penale, 2020/11, p.2 ss