Cosa sono le lettere di patronage?

16.01.2025

La forma più efficace di garanzia è quella reale rappresentata dal pegno e dall'ipoteca, in alternativa si può ricorrere ad altre forme di garanzia, quelle di natura personale.

Le garanzie personali si distinguono in tipiche e atipiche.

Costituiscono forme di garanzie personali la fideiussione e il contratto di garanzia autonoma.

La garanzia è personale, perché il debitore può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore e non dà luogo ad alcun diritto reale.

Nella pratica degli affari, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato uno strumento negoziale atipico rappresentato dalle lettere di patronage o "di patrocinio".

Esse consistono in una dichiarazione rilasciata da un soggetto nei confronti di una banca, e concernente i rapporti tra il soggetto dichiarante (patronnant) e una terza società (patrocinata) che ha o intende avere rapporti di tipo finanziario con la banca destinataria del patronage.

La lettera di patronage è un documento e la funzione delle dichiarazioni in essa contenuta non consiste nel "garantire" l'adempimento altrui, ma si tratta di una comunicazione che mira a rafforzare, nel creditore, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni.

A prescindere dal contenuto della lettera, chi la rilascia deve obbligatoriamente dichiarare il vero e fornire notizie controllate, poiché in caso contrario, nasceranno responsabilità di tipo risarcitorie.

Le lettere di patronage si distinguono in forti e deboli.

Le prime, secondo la giurisprudenza, costituiscono promesse del fatto del terzo per cui, in caso di inadempimento di tale impegno, vi sarà una responsabilità di tipo contrattuale a carico del patrocinante, che ha assunto dei veri e propri impegni.

Inoltre, trattandosi di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, la fattispecie si perfeziona secondo lo schema previsto dall'articolo 1333 c.c., che non necessita dell'accettazione del destinatario.

Le lettere di patronage deboli, invece, dette anche lettere di conforto, presentano un contenuto meramente informativo, per cui l'eventuale responsabilità del patrocinante potrà essere solo quella afferente la responsabilità di tipo precontrattuale, ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.

Dott.ssa Michela Falcone