Licenziamento per giusta causa: il lavoratore omette di dichiarare una precedente condanna penale
Cass. civ. 23 maggio 2023, n. 14114
Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ha deciso in merito al licenziamento intimato ad un dipendente per giusta causa.
Nel caso specifico il datore di lavoro ha licenziato il dipendente dopo essere venuto a conoscenza, tardivamente, della condanna passata in giudicato per aver perpetrato il reato violenza sessuale ai danni di un minore avvenuto in una discoteca 13 anni addietro.
Il reato di violenza sessuale sui minori, fattispecie punita dall'art. 609 quater c.p., è un reato che viola l'intimità del minore, compromettendone lo sviluppo psicofisico.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento che è stato ritenuto illegittimo dal Tribunale, il quale ha sancito il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro.
La decisione è stata prontamente appellata dal datore di lavoro, ma la Corte d'Appello ha confermato quanto deciso in primo grado: ha ritenuto infatti che la condotta del dipendente non fosse connotata da particolare gravità in relazione al fatto che l'episodio, nella sua unicità, è avvenuto in un contesto extralavorativo e, inoltre, ha evidenziato il tempo trascorso dalla verificazione del fatto di reato.
Ancora, la Corte d'Appello ha posto a fondamento della decisione la certezza che il lavoratore non avrebbe posto in essere altre azioni tali da ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Di guisa, il titolare dell'azienda ha proposto ricorso per Cassazione la quale, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto che la Corte d'Appello è incorsa nella violazione dell'art. 2119 c.c. intitolato "recesso per giusta causa". Il licenziamento citato si verifica nel caso in cui venga attuato un comportamento di notevole gravità e di rilevante disvalore sociale tale da compromettere il rapporto fiduciario nell'ambito occupazionale.
Ciò in quanto il reato ascritto al dipendente, quale la violenza sessuale ai danni di un minore di età, denota una condotta che, anche se estranea al rapporto di lavoro, lede il vincolo fiduciario tra le parti, anche in riferimento al fatto che lo stesso svolge una mansione a diretto contatto con il pubblico.
Pertanto il licenziamento per giusta causa intimato a seguito di condanna penale, pur risalente nel tempo, è legittimo se il fatto contestato è connotato da particolare gravità e disvalore sociale.
Sicuramente la violenza sessuale sui minori, fattispecie punita dall'art. 609 quater c.p., è un reato che viola l'intimità del minore, compromettendone lo sviluppo psicofisico.