No al mantenimento del figlio maggiorenne se trascura il ricorso ad ausilio economico

28.02.2025

Cass. civ., sez I, 28 ottobre 2024, n. 27818 

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A cura di Avv. Michele Zabeo

Con la sentenza in commento la Cassazione fornisce importanti chiarimenti circa il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione personale instaurato avanti il Tribunale di Messina tra due coniugi con una figlia minorenne.

La moglie domandava il riconoscimento dell'addebito in capo al marito, l'affidamento esclusivo della minore, l'assegnazione della casa familiare nonché un assegno di mantenimento per sé e per la figlia.

Il marito, dal canto suo, pur non opponendosi alla domanda di separazione richiedeva l'affidamento condiviso, la reiezione della domanda di mantenimento a favore della moglie nonché la riduzione della richiesta economica a favore della figlia.

Il Tribunale di Messina accolse la domanda di addebito formulata dalla moglie, riconoscendo il diritto all'assegno di mantenimento per quest'ultima e, seppur in maniera ridotta rispetto alle richieste di parte, anche per la figlia nelle more del giudizio divenuta maggiorenne,.

La Corte d'Appello di Messina, adita dal marito, respinse integralmente il gravame.

L'appellante ricorreva, dunque, in Cassazione facendo valere sei motivi di doglianza. Sostanzialmente il marito, oltre a lamentare l'errata valutazione delle prove testimoniali, il mancato esame di documenti e la mancata prova dell'addebito posto a suo carico, rilevava che:

  • La Corte d'Appello di Messina aveva violato o fatto falsa applicazione dell'art. 337 septies c.c. in quanto era cessato, a suo dire, il diritto della figlia a ricevere un mantenimento economico da parte del genitore. Ciò in quanto ella era divenuta maggiorenne, aveva concluso gli studi, non si era attivata per cercare un lavoro, aveva intrapreso una stabile convivenza con un uomo, il quale lavorava, avendo avuto i due una figlia;
  • La Corte d'Appello di Messina avrebbe violato o fatto falsa applicazione dell'art. 336 sexies c.c. in punto di assegnazione della casa familiare in quanto la figlia, divenendo maggiorenne, avrebbe precluso l'assegnazione alla madre della casa di famiglia.

La Corte di Cassazione accoglie le doglianze del ricorrente sottolineando, in punto di diritto che, al fine di escludere il mantenimento economico del figlio maggiorenne da parte dei genitori, occorre valutare: l'età del richiedente e ciò in quanto tanto più è avanzata l'età, tanto meno viene riconosciuto il suddetto diritto ed inoltre l'acquisizione di competenze che permettano al figlio, unitamente ad una ricerca attiva ed effettiva, di avere un'occupazione lavorativa.

Non solo: i Giudici di legittimità fanno un passo ulteriore enunciando il seguente principio: "… ove il figlio di genitori separati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito…". Conseguentemente la sentenza viene cassata con rinvio al giudice di Appello.

La sentenza in oggetto affronta una tematica di grande attualità ponendosi nel solco tradizionale della giurisprudenza di legittimità la quale riconosce sì il diritto dei figli maggiorenni (non economicamente autosufficienti) al mantenimento economico dei genitori tuttavia negando un automatismo di tale riconoscimento e ponendo dei limiti precisi la cui sussistenza è da accertarsi nella fase del giudizio di merito.

La pronuncia de quo ha, quindi, il pregio di precisare ulteriormente tali limiti preclusivi laddove impone che il richiedente, bisognoso di aiuti economici, in prima battuta si attivi ricorrendo a forme di sostegno economico sociale che garantiscano una vita dignitosa senza ciò precludere, eventualmente, il riconoscimento di una partecipazione economica genitoriale anche sotto forma alimentare.