Sospensione del procedimento con messa alla prova: la decisione della Consulta

24.09.2022

Corte Costituzionale, 12 luglio 2022, n. 174

La Consulta è dovuta intervenire sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna in merito all'art. 168 bis, comma 4, c.p. 

In particolare, il giudice bolognese ha evidenziato come tale comma non preclude che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b, c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Con la sentenza n. 174/ 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata e quindi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168 bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Pertanto, l'imputato potrà accedere all'istituto giuridico in parola una seconda volta, ossia quando i reati siano stati commessi con un'unica azione od omissione o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e siano stati contestati in procedimenti penali diversi.

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