Sospensione del processo con messa alla prova e affidamento in prova ai servizi sociali sono cose identiche o diverse?

14.09.2023

Nonostante la denominazione dei due istituti possa sembrare simile, in realtà vi è una profonda differenza.

Infatti, la sospensione del processo con messa alla prova non prevede la dichiarazione di responsabilità del soggetto, poiché prima di tale momento e su richiesta dell'imputato si sospende il processo, si svolge un percorso trattamentale e, in caso di esito positivo, si dichiara estinto il reato.

Diversamente, l'affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una misura alternativa alla detenzione. Perciò, presuppone l'emissione di una sentenza di condanna e l'esecuzione di una pena, seppure diversa dalla detenzione.

Differenti sono anche gli articoli di riferimento: la sospensione del processo con messa alla prova, negli artt. 168-bis e seguenti c.p. e 464-bis e seguenti c.p.; l'affidamento in prova ai servizi sociali, nella legge n. 354 del 1975, artt. 47 e 47-bis.

È bene perciò tenere distinte le due ipotesi, essendo diversi non solo i presupposti per la loro applicazione, ma anche la loro natura. 

Dott. Marco Misiti