Messa alla prova: quali modifiche ha apportato la Riforma Cartabia?

09.03.2023

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova[1] è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 67 del 2014 che ha disciplinato gli aspetti sostanziali dell'istituto introducendo gli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p., mentre ha disciplinato gli aspetti processuali introducendo gli artt. 464-bis e ss.

Pertanto, sotto un profilo di diritto processuale si tratta di un procedimento speciale, mentre dal punto di vista sostanziale, in caso di esito positivo della prova, si configura quale causa di estinzione del reato.

Per ripassare l'istituto leggi: La sospensione del procedimento con messa alla prova

Con la recentissima Riforma Cartabia vi è stato un ampliamento del catalogo dei reati per i quali esso è ammesso, l'espansione dei poteri del Pubblico Ministero, nonché l'estensione della disciplina, entro limiti temporali stringenti, anche ai processi in corso.

Ebbene, in base al primo comma del riformato articolo 464 bis c.p.p., se il pubblico ministero formula in udienza la proposta, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il neo – introdotto art.464 ter .1 c.p.p.[1], altresì, dispone che il pubblico ministro, con l'avviso previsto dall'art.415 bis, può proporre alla persona sottoposta alle indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziale del programma trattamentale. Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

Dott.ssa Francesca Saveria Sofia


[1] Questo articolo è stato inserito dall'art.29 comma 1, lett b) e3l D.L.vo 10 ottobre 2022, n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art.6 del D.L. 31 ottobre 2022, n.162