Misure sostitutive delle pene detentive brevi e precedenti penali

26.02.2025

A cura di Avv. Francesco Martin

L'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto l'art. 20-bis c.p. che disciplina le pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva (disciplinate, rispettivamente dagli artt. 55 e 56 l. n. 689/1981) possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni mentre il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (disciplinato dall'art. 56-bis l. n. 689/1981) può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva (disciplinata dall'art. 56-quater l. n. 689/1981) trova applicazione in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

Presupposto perché operi il meccanismo sostituivo, inoltre, è che il giudice decida di non sospendere la pena quando la stessa sia irrogata entro la misura prevista dall'art. 163, commi 1 e 3, c.p.[1]-

Il terzo comma dell'art. 175, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede che la non menzione della condanna possa essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, purché la pena sostituita rientri nei limiti di pena previsti dai primi due commi della medesima disposizione; tale intervento mira a incentivare le potenzialità di risocializzazione del condannato a pena sostitutiva attraverso l'attenuazione degli effetti negativi e di stigmatizzazione sociale conseguenti alla condanna penale[2].

A livello processuale, l'art. 545-bis c.p.p. prevede che, subito dopo la lettura del dispositivo della sentenza che applica una pena detentiva non superiore a quattro anni, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 l. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti e l'imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) può acconsentire alla sostituzione con una pena diversa dalla pena pecuniaria (per quest'ultima non è necessario il consenso).

Il d.lgs. n. 31/2024 (c.d. Correttivo Cartabia) è intervenuto sull'istituto apportandovi alcune modifiche finalizzate a semplificarlo[3].

Il novellato art. 545-bis c.p.p., prevede ora che il giudice possa sostituire direttamente la pena, dando così lettura di un unico dispositivo.

Solo quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti.

Nella valutazione inerente l'applicabilità delle misure delle pene sostitutive brevi il giudice deve basare la sua valutazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p. e, successivamente, sull'idoneità alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Su tale punto è di recente intervenuta la Corte di cassazione[4] la quale ha affermato che: «(…) il riferimento ai precedenti penali del condannato basta se, a partire da essi, si individua il motivo specifico per cui è possibile formulare una mirata prognosi negativa circa il pericolo di commissione di reati e, quindi, circa la inidoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato».

I precedenti penali, quindi, non sono da soli sufficienti per motivare il diniego di concessione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., ma lo possono diventare nel momento in cui il giudice effettua il giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 l. n. 689/1981 circa la idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.


[1] R. De Vito, Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere, in Quest. Giust., n. 2, 2023.

[2] A. Iuso, Le pene sostitutive delle pene detentive brevi: il nuovo art. 20 bis c.p. alla luce della riforma cartabia, Pen. Dir. Proc., 29.3.2024.

[3] A. Trinci, Sub. Art. 20 bis c.p., in Dejure.

[4] Cass. Pen., Sez. I, 31 dicembre 2024, n. 47682, in Dejure.