Le modalità di accesso al fascicolo, dalla segreteria al processo telematico
C. Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2024, n. 5
La materia di accesso al fascicolo informatico è attualmente disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, il quale reca le "regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico".
L'art. 17 del suddetto decreto consente due modalità di accesso al fascicolo informatico:
-una prima, senza formalità, "al presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante" (co. 1); "ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente" (comma 3, primo periodo); agli Avvocati e ai Procuratori dello Stato rispetto ai "fascicoli dei procedimenti nei quali è parte un soggetto che si avvale o può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato" (co. 6);
-e una seconda, subordinata all'autorizzazione del giudice, agli ausiliari del giudice stesso (co. 2); agli interventori volontari in giudizio (co. 3).
L'Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 5 del 12 aprile 2024, si è pronunciata in merito ad alcune rilevanti questioni interpretative circa l'ipotesi normativa da ultimo citata, nello specifico quella dell'accesso di terzi al fascicolo informatico di un processo inter alios.
In particolare, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 7202 del 2019, aveva ritenuto di disapplicare l'analoga previsione contenuta nel previgente art. 17, co. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40/2016 poiché in contrasto con le norme processuali primarie in materie coperte da riserva di legge.
Nella medesima ordinanza, si osservava anche come la disapplicazione non ledesse il terzo in quanto il proprio diritto di accesso veniva comunque garantito da strumenti alternativi.
Le considerazioni riportate non sono state fatte proprie dall'Adunanza Plenaria.
In primo luogo, non risulta violato il principio della riserva di legge assoluta di cui all'art. 111 Cost.
Infatti, rileva il Collegio come "anche negli ambiti coperti da riserva assoluta, non è necessario che il legislatore disciplini integralmente la materia"; dunque, è ammesso che la legge demandi alla fonte secondaria le scelte connotate da una discrezionalità soltanto tecnica.
In secondo luogo, non risultano violati i limiti che la riserva di legge pone al potere legislativo e alla potestà normativa di organi governativi e non.
Sotto il primo aspetto, l'art. 13 dell'allegato 2 della legge recante il codice del processo amministrativo, nel disporre delle norme di attuazione, rimette al decreto del Presidente del Consiglio di Stato solo l'adozione di regole tecnico-operative, nel pieno rispetto dell'art. 111 Cost.
Circa, invece, il secondo aspetto, la disciplina dell'accesso al fascicolo telematico di cui all'art. 17 d.P.C.S. trova fondamento nella medesima norma anzi citata, anche quando consente l'accesso ai terzi interventori volontari.
L'art. 17 d.P.C.S., di fatto, procedimentalizza un'attività che si svolgeva nelle Segreterie, ma che a seguito dell'entrata in vigore delle regole del processo telematico, richiede di essere "abilitata" da un atto ad hoc.
La previsione non altera i presupposti e le condizioni dell'istituto dell'intervento, il quale rimane soggetto alle disposizioni del codice del processo amministrativo.
Allo stesso tempo, essa non introduce una nuova situazione giuridica soggettiva, o comunque una nuova pretesa, piuttosto regolamenta una prerogativa insita nel diritto di difesa all'interno del processo telematico.
Consentire unicamente l'intervento "al buio" si tradurrebbe in un'ingiustificata ed eccessiva restrizione del diritto di difesa.
La funzione dell'intervento, infatti, è duplice, da un lato tutela preventivamente il terzo dagli effetti riflessi che potrebbero provenire da una sentenza resa inter alios; dall'altro agevola il compito del giudice nell'acquisire cognizione della controversia in tutta la sua globale e sostanziale complessità.
Infine, sul rapporto tra l'art. 17 d.P.C.S. e la materia della protezione dei dati personali, il Collegio si trova in concordia con il precedente della Sesta Sezione.
La norma non si pone in posizione di conflitto perché, in base al diritto dell'Unione europea, il divieto di trattamento non opera se è necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o qualora le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni.
Per completezza, è la stessa Adunanza Plenaria a precisare come la disciplina dell'accesso di cui all'art. 17 d.P.C.S. non si sovrapponga in alcun modo all'accesso procedimentale, il quale si applica ai documenti amministrativi, e non agli atti del processo (art. 22 l. 241/90).