È comune sentire che un reato è stato commesso per motivi abietti o futili. Esiste una differenza tra i due tipi?

05.07.2022

I motivi abietti e i motivi futili, previste dall'art. 61, n. 1, c.p., rientrano fra le circostanze aggravanti comuni ad efficacia comune. Una circostanza si dice aggravante se comporta un aumento di pena; si definisce comune se è applicabile in relazione a qualsiasi reato; è qualificabile come ad efficacia comune se può comportare una diminuzione o, nel nostro caso, un aumento di pena fino a un massimo di un terzo.

Nonostante i motivi abietti e i motivi futili siano equiparati dal punto di vista degli effetti, comportando entrambe, come detto, un aumento di pena fino ad un terzo, in realtà possono essere distinti sul piano sostanziale.

Infatti, i motivi si definiscono futili quando sono banali o sproporzionati rispetto alla gravità del reato, in misura tale da apparire non come causa determinante dell'evento delittuoso, ma come un mero pretesto colto dall'imputato per sfogare i propri impulsi violenti.

Diversamente, i motivi si definiscono abietti quando risultano spregevoli, ignobili e rivelatori di una profonda perversità dell'autore del reato, in misura tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità.

In conclusione, sebbene sul piano degli effetti le due diverse tipologie di motivi sono totalmente equiparabili, sarebbe più corretto distinguerli sul piano sostanziale.

Dott. Marco Misiti