Movida e tollerabilità: fin dove si può arrivare?
Il diritto di proprietà è espressamente contemplato nell'Art. 42 della nostra Costituzione ed ha status di diritto fondamentale della persona, sia nella sua individualità che nella sua funzione sociale.
A livello di legislazione ordinaria, invece, è contemplato nell'Art. 832 c.c. che lo definisce come "il potere di godere e disporre della cosa, in modo pieno ed esclusivo, nel rispetto dei limiti e degli obblighi imposti dall'ordinamento."
Orbene, godere della cosa, significa che il proprietario può, in maniera diretta o indiretta, concederla ad altri in godimento; disporre della cosa, vuol dire che il proprietario può alienarla, cederla o costituire su di essa diritti reali minori.[1]
Queste due facoltà che spettano al proprietario, invero, non sono prive di limiti: un limite generale ed assoluto è il divieto di abuso del diritto e il divieto di compiere atti emulativi (Art. 833 c.c. a danno del vicinato).
Gli elementi che costituiscono gli atti emulativi sono 4:
- Atto di esercizio della proprietà;
- Atto con finalità pregiudizievoli nei confronti altrui;
- Nessuna utilità per il titolare del diritto;
- Deve provocare un danno o una molestia.
Tutela rimediale è l'azione inibitoria, finalizzata ad ottenere una cessazione del danno o della molestia, nonché l'azione di risarcimento del danno (sia in forma specifica che per equivalente).
Un secondo limite all'esercizio del diritto di proprietà è ravvisabile nel divieto di produrre immissioni nei fondi altrui, il quale, trova fondamento nel potere del proprietario di escludere gli altri dalla cosa oggetto del diritto, e quindi, anche le propagazioni disturbanti!
La norma codicistica di riferimento è l'Art. 844 c.c. .
La disposizione prevede che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni provenienti dal fondo del vicino se queste non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Ai fini della valutazione circa la presenza di immissioni vietate, il criterio da applicare è quello del superamento della cd. soglia della normale tollerabilità, in quanto le immissioni non sono vietate in sé e per sé, "facendo riferimento al livello normale di sopportazione secondo la coscienza sociale relativa ad una determinata zona e alle abitudini dei suoi abitanti" (Cass. 21172 del 2015). Questa valutazione viene fatta oggettivamente, prescindendo dal personale livello di tolleranza, ma sempre nella prospettiva del "fondo ricevente" le immissioni.
Il secondo comma della disposizione in esame, prevede il contemperamento tra le esigenze di produzione e il diritto di proprietà, qualora vengano in considerazione interessi economici ed industriali (la soglia viene innalzata), sempre che non rechi un danno alla salute.
L'immissione può essere:
- Materiale, cioè deve consistere in entità materiali che si propagano sul fondo del vicino;
- Indiretta, poiché determina ripercussioni sul fondo del vicino;
- Attuale.
È, poi, possibile avere immissioni intollerabili lecite, intollerabili illecite e intollerabili lecite e giustificate da esigenza di produzione.
Secondo gli Ermellini[2] "nella determinazione della tollerabilità dei rumori, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto della intensità delle immissioni sonore di per sé, occorre fare riferimento ad un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto rumore di fondo, costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona. Il superamento stesso dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano attività produttive rende l'immissione lecita, dal momento che se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della salute pubblica e della collettività, pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nella proprietà del vicino, devono per ciò solo ritenersi intollerabili e pertanto illecite."
Infatti, la normale tollerabilità deve essere valutata nel caso concreto e tenere conto della condizione dei luoghi.
La soglia di tollerabilità è determinata dal giudice di merito, che è chiamato ad effettuale una valutazione riferibile al luogo, la zona e le abitudini degli abitanti, avendo riguardo allo svolgimento di attività ricreative anche all'aria aperta.
Ordunque… gli strumenti di tutela esperibili in presenza di immissioni sonore dannose eventualmente per la salute, rimedio giuridico è quello di ottenere un provvedimento d'urgenza, rispetto al quale non è richiesta la prova conclusiva ed irrefutabile del pregiudizio, risultando sufficiente quella indiziaria della fondatezza di tal timore, sulla scorta delle caratteristiche di urgenza relative al procedimento cautelare. L'inibitori di immissioni può essere concessa a tutela del diritto alla salute, Art. 32 Cost., comprensivo non solo dell'incolumità fisica, ma anche del benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che vale la persona nella sua totalità.
Le immissioni sonore intollerabili sono in grado di arrecare un danno alla salute della persona, anche in assenza di lesioni organiche, in quanto per ottenere tutela è necessario che il disturbo reca uno squilibrio alla persona con la possibilità di sconfinare in una patologia.
A tal proposito, la Corte di Cassazione nella Sent. 20927 del 2015, ha affermato che "il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite e risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare nella propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritto costituzionalmente garantiti."
Al ricorso per far cessare le immissioni intollerabili, potrà essere allegata, a supporto, una perizia medico legale di parte, per dimostrare eventuali disturbi da sonno (per locali notturni) e/o da stress.
[1] Caratteri essenziali delle proprietà sono la pienezza, l'esclusività, l'elasticità e soprattutto l'imprescrittibilità.
[2] Cass. n. 32943 del 2018 e Cass. N. 6906 del 2019