Il mutuo solutorio

14.04.2025

A cura di Dott.ssa Michela Falcone

Il mutuo solutorio è quel mutuo che viene concesso dal creditore per estinguere un proprio credito chirografario preesistente verso il mutuatario.

Un primo indirizzo, formatosi a cavallo tra gli anni'80 e '90, riteneva che tale operazione negoziale fosse da considerarsi simulata e, quindi, inefficace tra le parti.

Un altro indirizzo, invece, temporalmente coevo al primo citato, riteneva nullo tale contratto per motivo illecito comune ad entrambe le parti, in quanto alterava la par condicio creditorum.

La giurisprudenza più recente ha superato tali indirizzi e, da tempo, qualifica il mutuo solutorio come un procedimento negoziale indiretto.

Ciò nonostante, va evidenziato come in seno alla giurisprudenza si siano formati due indirizzi tra di loro contrapposti: un primo ammette tout court la validità e liceità del mutuo solutorio, un secondo, invece, ne afferma la natura di pactum de non petendo ad tempus.

L'indirizzo che considera il mutuo solutorio come un pactum de non petendo ad tempus, evidenzia come il mutuo sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna della res da parte del mutuante al mutuatario.

Nel caso di specie la somma mutuata viene utilizzata dai creditori per il ripianamento di un'esposizione debitoria pregressa nei confronti dei medesimi e, pertanto, non comporterebbe alcuna consegna di denaro al mutuatario ma, una mera operazione di natura contabile.

L'unico effetto ottenuto dalle parti è quello del differimento della prestazione dovuta.

L'indirizzo maggioritario in giurisprudenza, oggi avallato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ammette la liceità del mutuo solutorio che costituisce una autonoma figura contrattuale.

Secondo tale indirizzo il mutuo solutorio non difetta della datio rei, in quanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo.

Risulta da tempo che il perfezionamento del contratto di mutuo, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata materialmente, venga posta nella disponibilità del mutuatario stesso.

La disponibilità giuridica indica un fatto equivalente alla consegna, dal momento, che quest'ultima si attua anche mediante l'attribuzione al mutuatario della disponibilità giuridica della somma.

Si afferma, infatti, che la disponibilità giuridica sorge in capo al mutuatario allorchè costui nel disporre della somma mutuata non solo senza l'intermediazione del mutuante, ma anche senza invito del mutuante.

La recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 5841 del 5 marzo 2025, ha condiviso il citato indirizzo giurisprudenziale.

I Giudici di Piazza Cavour evidenziano, inoltre, come l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario integra la disponibilità giuridica delle somme erogate, anche nel caso di immediata riappropriazione delle somme stesse da parte della banca.

La riappropriazione, sia che sia stata previamente autorizzata dal mutuatario sia in caso contrario, realizza sempre la disponibilità giuridica della somma mutuata.