La sanatoria della nullità della notifica della sanzione amministrativa
Cass. Civ. Sez. Unite 11550/2022
Con la sentenza 11550/2022 la Suprema Corte di Cassazione a SSUU ha definitivamente chiarito la portata del principio della sanatoria della nullità della notificazione del verbale di accertamento di sanzione amministrativa affermando che: "[la nullità] può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio".
Il caso merita un breve approfondimento per i differenti profili di diritto processuale che sono coinvolti.
L' Amministrazione fiorentina
aveva proceduto a notificare a un cittadino tedesco un verbale per violazione
del Codice della strada a mezzo posta raccomandata.
Il cittadino tedesco aveva fatto opposizione contro la sanzione, costituendosi oltre i termini rituali ed eccependo solamente la nullità della notifica.
In primis viene analizzato il
profilo della notificazione della sanzione amministrativa in un diverso stato
membro (o non membro).
La difesa del cittadino tedesco lamentava l'erronea
applicazione del Regolamento CE 1393/2007, relativo alle notificazioni degli
atti giudiziari ed extragiudiziari di natura civile e commerciale nel
territorio dell'Unione, nonché la mancata applicazione della Convenzione di
Strasburgo del 24 novembre 1977.
Quanto al Regolamento, infatti, si conferma che esso non si applica agli atti
aventi natura amministrativa, quali tutti quelli connessi ai procedimenti
sanzionatori, così come anche da precedente interpretazione della Corte di
Cassazione[1].
Rispetto all'applicabilità della Convenzione, lamentava l'erronea applicazione
dell'art 11 della stessa, ignorando la riserva apposta dalla Germania in sede
di ratifica, proprio per impedire la notificazione di atti a mezzo servizio
postale nello stato tedesco.
Ne deriva, tecnicamente, che per le notificazioni in Germania di atti
amministrativi è necessario conformarsi alla normativa vigente nel territorio
statale, con esclusione della normativa di diritto internazionale.
Il secondo punto in esame supera
la dimensione extra-nazionale riguardando il principio della sanatoria della
notificazione nulla per il principio del raggiungimento dello scopo della
stessa, quando il convenuto si costituisce in giudizio svolgendo le proprie
difese.
Nel caso dell'opposizione a sanzione amministrativa il principio non è
riferibile al convenuto ma al cittadino opponente, che è il soggetto
interessato ad avviare l'azione giudiziaria.
Correggendo quanto già precedentemente stabilito nell'ultimo arresto del 2021
sulla medesima questione, la Suprema Corte precisa che la "nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del
codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., soltanto dalla proposizione di una
tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204 bis del codice della strada". Nell'ambito delle sanzioni
amministrative, infatti, la notifica è funzionale all'esercizio del diritto
difesa nel senso di poter proporre tempestivamente e ritualmente opposizione
alla sanzione, di cui altrimenti non si ha nemmeno notizia. Solo l'esercizio
tempestivo del diritto all'opposizione può sanare il difetto della notifica,
venendo meno l'interesse per il ricorrente di denunciare altrimenti lo
specifico vizio.
Laddove il cittadino depositi un
ricorso in opposizione oltre i termini stabiliti, da calcolarsi in base alla
data della supposta notifica, da un lato l'unica difesa che può essere svolta è
solo quella relativa al difetto di notifica, dall'altro se l'Amministrazione
non dimostra di aver correttamente notificato può incorrere nelle decadenze di
cui all'art.
201 del codice della strada. Nel caso in cui l'Amministrazione fornisca
adeguata prova si avrà una dichiarazione di inammissibilità, perché
l'opposizione è tardiva, ma nel caso contrario la pretesa sanzionatoria
dell'Amministrazione sarà estinta[2].
Dott. Camilla Ragazzi
[1] Già sul punto Cass. SSUU 2866 del 5 febbraio 2021
[2] Cass. SSUU sent. 22 settembre 2017, n. 22080