La disciplina delle notificazioni a seguito della Riforma Cartabia

05.02.2025

La Riforma Cartabia ha notevolmente impattato sul contenuto del codice penale e del codice di rito. In relazione alla materia processuale, un'attenzione particolare è stata dedicata al sistema delle notificazioni. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono stati prevalentemente due: da un lato, nell'ottica della digitalizzazione del procedimento penale, prevedere la prevalenza della modalità telematica rispetto alle ulteriori forme di notificazione, in applicazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), legge delega n. 134 del 2021; dall'altro lato, assicurare il buon esito della notificazione, la celerità della esecuzione della medesima, ma anche la certezza della conoscenza del contenuto di alcuni atti da parte dell'imputato/indagato.

La prevalenza della modalità telematica

La prima modifica ha interessato l'art. 148 c.p.p., contenente i principi che disciplinano tale settore. Invero, il novellato primo comma innalza a regola generale la modalità telematica delle notificazioni eseguite dalla cancelleria o segreteria. Si fanno salve, tuttavia, deroghe a tale previsione, che lo stesso art. 148 c.p.p. individua nei commi successivi:

  • lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore;
  • avvisi rivolti verbalmente dal giudice o dal pubblico ministero alle persone interessate;
  • consegna brevi manu della copia di un atto, in forma di documento analogico, da parte della cancelleria o segreteria all'interessato.

La prevalenza della modalità telematica presuppone, però, che esista un domicilio digitale, che lo stesso non sia inidoneo e, comunque, che non sussistano impedimenti tecnici che ostacolino una siffatta notificazione. In tali ipotesi (per vero, non secondarie), si deve ricorrere a una notificazione eseguita con modalità, per così dire, materiale.

Parallelamente, è stato novellato l'art. 152 c.p.p. attraverso la specificazione che le notificazioni richieste dalle parti private possano essere effettuate dal difensore con modalità telematiche e, in particolare, mediante posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato. È stato inoltre previsto all'art. 153 c.p.p. che le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità previste dall'art. 148 c.p.p., comma 1, e, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, direttamente dalle parti o dai difensori mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico.

Nuove modalità di notificazione

Maggiore rilievo assumono le modifiche normative concernenti le notifiche all'indagato/imputato, nonché alla persona offesa querelante.

In relazione all'indagato/imputato vanno anzitutto distinte due casistiche: l'ipotesi in cui lo stesso sia detenuto o meno. Ai fini della normativa applicabile rileva anche la tipologia di atto da notificare: gli atti introduttivi del giudizio devono essere considerati separatamente rispetto agli altri atti. Infine, sempre ai fini della individuazione delle norme da rispettare, si deve verificare se sia già stato effettuato dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice un atto a cui interviene la persona indagata/imputata: in tali ipotesi, infatti, devono essere formulati alcuni avvertimenti all'indagato/imputato che rilevano sulla modalità con la quale verranno eseguite le successive notificazioni.

· Notifiche all'imputato detenuto o internato

Qualora l'indagato/imputato sia detenuto o internato, l'art. 156 c.p.p. prevede la notificazione mediante consegna di copia nel luogo di detenzione alla persona interessata. La Riforma Cartabia, accogliendo quanto stabilito dalle Sezioni unite n. 12778 del 27 febbraio 2020, ha specificato che ciò vale «sempre» – pertanto, anche quando l'indagato/imputato abbia dichiarato o eletto domicilio – e ha precisato, rispetto alla originaria formulazione, che la regola trova applicazione anche per le notificazioni successive alla prima.

Si specifica altresì, in continuità con la precedente formulazione, che non rileva se il soggetto sia ristretto per il reato oggetto del procedimento in cui si deve eseguire la notificazione o per altro titolo. Le modalità finora descritte non trovano invece applicazione, con conseguente espansione delle regole generali, nei casi di soggetti detenuti o internati in luogo diverso da un istituto penitenziario.

· Prima notifica all'imputato non detenuto o internato, privo di domicilio digitale, in caso di mancato avvertimento di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p.

Trova applicazione l'art. 157 c.p.p. qualora, ai sensi del comma primo:

  • l'indagato/imputato non sia detenuto o internato;
  • si verta in una delle ipotesi contemplate dall'art. 148, comma 4, e;
  • il soggetto non abbia già ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p., su cui si tornerà nel prosieguo.

Se ricorrono i predetti presupposti, la prima notificazione deve essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nelle mani dell'indagato/imputato ovunque costui si trovi. Qualora ciò non fosse possibile, si procede con le seguenti modalità e nel seguente ordine:

  • ai sensi del primo comma, dal secondo all'ultimo periodo, la notifica viene eseguita presso la casa di abitazione o nel luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa. Qualora non sia possibile la consegna alla persona interessata, la stessa può essere effettuata alle ulteriori persone normativamente indicate;
  • ai sensi del secondo comma, se i luoghi precedentemente indicati non sono conosciuti, si procede alla notificazione nel luogo in cui l'imputato ha temporanea dimora o recapito. La consegna può avvenire anche a una delle persone menzionate nel primo comma.

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere con tali modalità perché le persone ivi indicate non hanno voluto ricevere la notificazione o non risultavano essere presenti, l'art. 157, comma 7, prevede che si procede a un nuovo tentativo. Se questo risulta infruttuoso, il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che si procede a depositare l'atto nella casa comunale dove l'imputato ha l'abitazione o dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. L'avviso di tale deposito viene affisso alla porta della casa di abitazione o del luogo dove esercita l'attività lavorativa.

La Riforma Cartabia, innovando rispetto all'originaria formulazione che prevedeva – dopo il deposito e l'affissione – la sola notificazione della comunicazione dell'avvenuto deposito, prevede attualmente che debba essere notificata copia dell'atto – e, lo si ripete, non di una comunicazione dell'avvenuto deposito – nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato.

Una delle ulteriori novità introdotte con la Riforma Cartabia attiene al comma 8-ter dell'art. 157 c.p.p. In particolare, si prevede che alla notificazione del primo atto – e indipendentemente dalle modalità utilizzate – l'autorità giudiziaria avverte l'indagato/imputato che le successive notificazioni verranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio. Ciò avviene a condizione che non sia già stato rivolto l'avviso di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p. e sono escluse da tali successive modalità di notificazione l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio e il decreto penale di condanna.

· Notifiche all'imputato non detenuto o internato successive alla prima

Le notificazioni successive alla prima sono effettuate, ai sensi dell'art. 157-bis c.p.p., mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio. La disposizione si ricollega al citato comma 8-ter dell'art. 157 c.p.p., che pertanto anticipa all'indagato/imputato come verranno effettuate le successive notificazioni.

· Notifica degli atti introduttivi del giudizio

Restano al di fuori delle previsioni di cui agli artt. 157 e 157-bis c.p.p. alcuni atti, specificamente indicati nei rispettivi commi 8-ter e comma 1 delle disposizioni da ultimo citate: l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, il decreto penale di condanna. Trattasi di atti introduttivi del giudizio che, per la loro rilevanza, si vuole assicurare pervengano all'effettiva conoscenza dell'imputato.

Tali atti non potranno pertanto essere consegnati al difensore, ma dovranno essere notificati all'indagato/imputato, ai sensi dell'art. 157-ter c.p.p., al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1, o, in sua mancanza, attraverso la modalità di cui all'art. 157 c.p.p., con esclusione di quella telematica[1].

· Gli avvisi di cui all'art. 161 c.p.p.

Di grande rilievo sono le modifiche intervenute all'art. 161 c.p.p., attraverso l'inserimento di un comma 01 e la modifica del comma primo, nei quali si effettua una distinzione tra atti in genere e atti introduttivi del giudizio. In entrambi i casi trattasi di avvertimenti che devono essere rivolti all'indagato/imputato.

Il comma 01 prevede che la polizia giudiziaria, se è nelle condizioni di indicare le norme che si assumono violate, la data, il luogo e l'autorità giudiziaria procedente, deve avvisare l'indagato, nel primo atto compiuto con l'intervento dello stesso, che le successive notificazioni degli atti diversi da quelli introduttivi saranno effettuate mediante consegna al difensore.

Tale disposizione impatta, pertanto, sulla disciplina della prima notificazione all'imputato, di cui all'art. 157 c.p.p., sia per le modalità di sua effettuazione, sia per la elisione dell'obbligo di rivolgere l'avvertimento di cui al comma 8-ter della disposizione da ultimo citata.

Il comma 1 si occupa, invece, degli obblighi gravanti sul giudice, sul pubblico ministero e sulla polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato/imputato. In tale caso, lo si invita a dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni degli atti introduttivi, con il contestuale avviso che, qualora l'indagato/imputato si rifiuti di procedere all'indicazione del domicilio, oppure non comunicasse le dovute variazioni dello stesso o comunque il domicilio dovesse risultare inidoneo, le notificazioni di tali atti verranno eseguite mediante consegna al difensore. Resta salva l'eventualità in cui risulti che, per forza maggiore o caso fortuito, l'indagato o imputato non sia stato nelle condizioni di comunicare le variazioni. In tale ipotesi, infatti, si dovrà procedere con le forme di cui all'art. 157 c.p.p.

L'avviso di cui all'art. 161, comma 1, impatta pertanto sulle notificazioni degli atti introduttivi, tenuto conto che l'art. 157-ter fa salva l'applicazione dell'art. 161, comma 4, che prevede proprio la notificazione degli atti introduttivi al difensore.

A fine di coordinamento, l'art. 164 c.p.p. stabilisce attualmente che l'elezione o dichiarazione di domicilio è valida ai soli fini delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio.

Rapporti tra difensore e indagato/imputato

La Riforma Cartabia ha altresì avuto impatto nei rapporti tra difensore e suo assistito. In particolare:

  • l'art. 157, comma 8-ter, c.p.p., oltre a far riferimento al già esaminato avviso sulle notificazioni successive alla prima, prevede l'onere in capo all'indagato/imputato di comunicare al proprio difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica e ogni loro modificazione. Analoga disposizione è contenuta con riferimento all'avviso di cui all'art. 161, comma 01. La finalità è quella di agevolare i contatti tra assistito e difensore, soprattutto nelle ipotesi in cui il difensore sia di ufficio;
  • Ai sensi dell'art. 157-bis, comma 2, se la prima notificazione all'indagato/imputato assistito da difensore di ufficio è avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dall'interessato o da persona che con lui conviva, o ancora dal portiere o da chi ne fa le veci e non è stato formulato l'avviso di cui all'art. 161, comma 01, le notificazioni devono sempre essere effettuate con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. finché non si riesca a effettuare una notificazione a una delle predette persone;
  • L'art. 161, ultimo comma, prevede che l'elezione di domicilio è immediatamente comunicata al difensore;
  • L'art. 162, comma 4-bis, oltre a prevedere - come da formulazione originaria - che la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non ha acquisito il consenso dello stesso, stabilisce che il difensore di ufficio deve attestare di aver comunicare all'assistito di non aver acconsentito alla elezione di domicilio o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Notificazioni e persona querelante

Una delle novità di maggior rilievo che concernono gli altri soggetti del procedimento attiene agli oneri gravanti sulla persona offesa querelante. Quest'ultima, contestualmente alla querela, ai sensi dell'art. 153-bis c.p.p., deve procedere a dichiarare o eleggere domicilio per le comunicazioni e notificazioni. La dichiarazione o elezione può essere anche effettuata in un successivo momento.

Qualora non sia rispettata tale condizione o, comunque, la dichiarazione o elezione si riveli insufficiente o inidonea, le ipotesi sono due: se la persona offesa querelante ha nominato un difensore, le notificazioni sono effettuate a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 33 delle disposizioni di attuazione; se la persona offesa querelante non ha nominato un difensore, la notificazione avviene mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice.

Nella previgente normativa, invece, non vi era distinzione tra persona offesa e persona offesa querelante. In entrambi i casi, l'art. 154 c.p.p. (che disciplina le notificazioni ai soggetti diversi da indagato/imputato) stabiliva che si procedesse alla notificazione ai sensi degli artt. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 (quindi, senza esperire un nuovo tentativo di ricerca, come la normativa prevede per l'imputato).

Dott. Marco Misiti

[1] Si tenga conto che l'art. 157-ter si occupa anche di una ulteriore ipotesi di notificazione che, però, attiene alle modifiche intervenute sulle impugnazioni: infatti, la citazione a giudizio conseguente alla proposizione di un atto di impugnazione da parte dell'imputato o nel suo interesse deve essere sempre notificata presso il domicilio dichiarato o eletto. La regola è connessa alla necessità, contestualmente alla proposizione dell'atto di impugnazione e a pena di inammissibilità, di dichiarare o eleggere il domicilio proprio ai fini dell'atto di citazione in giudizio.

Tuttavia, si devono mantenere distinti tali piani di notificazione: come si vedrà nel prosieguo, la mancanza di una dichiarazione o elezione di domicilio relativa alla generale disciplina delle notificazioni – perché non sono maturati i presupposti affinché venissero effettuate o perché il soggetto si è rifiutato di procedere in tal senso – ha come unica conseguenza che la notificazione verrà effettuata al difensore; diversamente, se in sede di impugnazione non si provvede a dichiarare o eleggere domicilio, l'atto è inammissibile.