La Cassazione sulla non abnormità del provvedimento con cui il giudice trasmette gli atti al PM a seguito di nullità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p.

12.04.2025

Cass. pen., Sez. III, 23 dicembre 2024, n. 47310 

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A cura di Dott. Domenico Ruperto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha impugnato con ricorso una ordinanza emessa il 9 maggio 2024 dal Tribunale di Asti. L'ordinanza aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un imputato, eseguita presso il domicilio dichiarato dall'indagato ma ricevuta dalla madre dello stesso, con cui il soggetto conviveva.

Il Tribunale aveva ritenuto che la notifica fosse invalida, poiché effettuata nei confronti di una persona diversa dall'imputato, nonostante fosse avvenuta nel domicilio indicato. 

Il Tribunale aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la corretta notifica dell'avviso, considerando che la nullità della notifica rendeva impossibile procedere con il processo. L'ordinanza del Tribunale aveva generato una "stasi" processuale, cioè una sospensione dell'iter processuale che, secondo il Procuratore, non poteva essere sanata attraverso la rinnovazione della notifica stessa.

Quest'ultimo sosteneva che, avendo la notifica una validità sufficiente, l'atto doveva essere considerato regolare, in quanto effettuato presso il domicilio dell'imputato e ricevuto dalla madre convivente.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale sostenendo che non sussistesse alcuna abnormità, poiché la notifica fosse stata effettuata correttamente secondo le modalità previste dal codice di procedura penale. 

In particolare, secondo il Procuratore, l'avviso di conclusione delle indagini non rientra fra gli atti che richiedono una conoscenza effettiva dell'imputato o una vocatio in iudicium. Il Procuratore ha quindi chiesto che il ricorso fosse dichiarato ammissibile, ritenendo che l'atto di restituzione degli atti al Pubblico Ministero fosse inappropriato, poiché la notifica non necessitava di una nuova esecuzione.

Il Procuratore Generale, nel rilevare che nel caso di specie si verteva nell'ambito di un cosiddetto "regresso consentito", con inconfigurabilità dell'abnormità del provvedimento impugnato, e richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 33221 del 05.06.2024, concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

La Corte ha esaminato il ricorso, ponendo l'accento sulla distinzione tra due tipologie di errori procedurali: l'abnormità strutturale e l'abnormità funzionale. Gli ermellini hanno chiarito che, per considerarsi abnorme, un provvedimento deve fuoriuscire dal sistema normativo e non essere ritenuto un atto impugnabile nel normale corso del processo.

Nel caso in esame, la Cassazione ha escluso che la decisione del Tribunale di Asti configurasse un'abnormità funzionale o strutturale. 

La Corte ha infatti ritenuto che il Tribunale avesse correttamente esercitato il suo potere di verificare la regolarità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero fosse una misura lecita e non eccezionale. L'esercizio di tale potere da parte del giudice non determinava una "stasi indebita" del processo.

Inoltre, il Supremo Collegio ha ribadito il principio che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può essere effettuata anche a mezzo posta e che la validità della notifica non dipende dalla sua ricezione effettiva da parte dell'imputato, ma dalla corretta esecuzione delle modalità previste dalla legge. In questo caso, il Tribunale aveva solo dichiarato la nullità della notifica per motivi di forma, e non per un errore procedurale che fosse al di fuori delle competenze del giudice.
La Corte ha anche discusso l'orientamento giurisprudenziale relativo all'abnormità, ribadendo che la nozione di abnormità deve essere ristretta e applicata solo in casi di errore grave e non sanabile. Gli ermellini hanno fatto riferimento a precedenti decisioni (sentenza n. 25957/2009 delle Sezioni Unite e sentenza n. 33221/2024) che chiarivano come un atto di regressione del processo, come quello che comporta il rinvio degli atti al Pubblico Ministero, non possa costituire un'eccezione di abnormità se disposto nell'ambito delle competenze del giudice.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è un provvedimento che non pregiudica il corso del processo, in quanto rientra nei poteri discrezionali del giudice, e che un'eventuale nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini non può comportare l'illegittimità del provvedimento.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale di Asti fosse conforme al sistema normativo e che non fosse configurabile un'ipotesi di abnormità. Inoltre, ha inoltre ribadito la legittimità della decisione del Tribunale di restituire gli atti al PM per la corretta notifica, senza che ciò comportasse una deviazione dalle norme procedurali.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di Asti che aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'esecuzione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ritenendo nulla la notifica effettuata alla madre dell'imputato.