L’ oblazione: una causa di estinzione dei reati contravvenzionali
Le cause di estinzione del reato, incidendo sulla cosiddetta "punibilità astratta", operano in un momento antecedente rispetto alla sentenza definitiva di condanna, incidendo dunque sulla potestà statale di applicare la pena prevista dalla legge.
Salvo che la legge disponga diversamente, le cause di estinzione del reato operano solamente nei confronti della persona cui si riferiscono, escludendo la produzione di ogni effetto penale, e devono essere dichiarate immediatamente dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, a meno che non sia evidente la necessità di procedere ad un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
In caso di concorso tra più cause estintive opera quella più favorevole, in armonia con il principio del favor rei.
Questa premessa generale sulle cause di estinzione del reato risulta necessaria per focalizzare l'attenzione su una causa di estinzione riferibile limitatamente alla categoria dei reati contravvenzionali: l'oblazione.
Il codice prevede due ipotesi di oblazione: nel caso di contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, l'art.162 c.p. disciplina la cosiddetta "oblazione obbligatoria", che rientra tra i diritti soggettivi dell'imputato quando ricorrono i presupposti di legge.
Ai sensi di tale disposizione «il contravventore è
ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo
della pena stabilita dalla legge per la violazione commessa, oltre le spese
del procedimento. Il pagamento estingue il reato»-
Viceversa, per le contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, l'art. 162 bis c.p. stabilisce che «il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento», definendo cioè la "oblazione facoltativa", che presuppone, invece, la favorevole valutazione del giudice di merito, chiamato a valutare la gravità del fatto di reato e l'eventuale eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose di esso da parte dell'imputato.
In entrambi i casi, il pagamento della somma dovuta deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento.