L’oblazione. Pagare per estinguere il reato
L' oblazione è un istituto giuridico di diritto penale (descritto dagli artt. 162 et 162 bis c.p.) che consente di estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma di denaro.
Questa permette pertanto di concludere in tempi brevi quei procedimenti penali aventi ad oggetto reati di minore gravità, alleggerendo così il carico giudiziario.
L'oblazione non si applica a tutti i reati, ma solo alle contravvenzioni, ossia quei reati puniti con l'arresto e/o l'ammenda.
Più precisamente, le contravvenzioni oblabili sono quelle punite solo con l'ammenda (oblazione ordinaria ex art. 162 c.p.) oppure con pena alternativa tra arresto - ammenda (oblazione speciale ex art. 162 bis c.p.).
Pertanto, l'oblazione non è applicabile a quelle contravvenzioni punite congiuntamente con l'arresto e l'ammenda.
Analizzando le diverse sfaccettature del limite oggettivo dell'istituto giuridico in questione, occorre evidenziare come per esempio l'oblazione ordinaria non sia applicabile nel caso in cui la pena della sola ammenda sia il frutto del riconoscimento di una circostanza attenuante. La fattispecie deve essere pertanto già punibile in origine con la pena pecuniaria dell'ammenda (Cass. Sez. I Penale, n. 23383/2015).
Altresì, merita particolare attenzione invece la circostanza in cui venga contestato originariamente un reato che non consenta di usufruire dell'istituto giuridico in parola, sia ordinaria sia speciale, ma che venga successivamente riqualificato in una fattispecie che consenta l'oblazione. I
l problema giuridico è stato affrontato dalle Sezioni Unite Penali nella sentenza n. 32351/2014, secondo cui: "Ove la contestazione elevata nei confronti dell'imputato faccia riferimento ad un reato per il quale non è consentita né l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 c.p. né quella speciale di cui all'art. 162 bis c.p., qualora l'imputato ritenga non corretta la relativa qualificazione giuridica del fatto e intenda sollecitare una diversa qualificazione che ammetta il procedimento di oblazione di cui all'art. 141 disp. att. c.p.p., è onere dell'imputato stesso formulare istanza di ammissione all'oblazione in rapporto alla diversa qualificazione che contestualmente solleciti al giudice di definire, con la conseguenza che - in mancanza di tale richiesta - il diritto a fruire della oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio, a norma dell'art. 521, comma 1, c.p.p., ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio, con la sentenza che definisce il giudizio".
Passando
in rassegna le singole tipologie di oblazione, l'art. 162 c.p. disciplina
l'oblazione c.d. ordinaria, la quale è applicabile soltanto a quei reati puniti
con la sola pena dell'ammenda. In tal caso, l'istanza di oblazione deve essere
presentata prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di
condanna. La somma da corrispondere è pari "alla
terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa, oltre le spese di procedimento" ed al pagamento di tale importo
consegue l'estinzione del reato.
Particolarità dell'oblazione ordinaria è che il giudice, una volta accertata la sussistenza dei requisiti, è obbligato ad ammettere l'istante all'oblazione, che non è quindi sottoposta a un vaglio discrezionale da parte dell'organo giudicante.
Diversa è invece la disciplina dell'oblazione c.d. speciale, descritta dall'art. 162 bis c.p. Questa è applicabile soltanto a quelle contravvenzioni punite con pena alternativa, o l'arresto o l'ammenda. In tal caso, l'istanza di ammissione all'oblazione deve essere presentata prima dell'apertura del dibattimento oppure prima del decreto di condanna, versando "una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento". Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. A differenza dell'oblazione ordinaria, in tal caso il giudice non è obbligato ad ammettere il contravventore; prima deve effettuare una valutazione avente ad oggetto la gravità del reato.
Altresì, diversamente dall'oblazione ordinaria, il giudice deve valutare anche eventuali limiti soggettivi. Invero, l'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105 (abitualità o professionalità nelle contravvenzioni), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Una volta ammesso e accertato il pagamento, il giudice dichiara con sentenza il reato estinto.
Tuttavia, occorre precisare come il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto; questa può essere comunque riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.
Tale istituto giuridico consente
quindi di evitare di riportare condanne attraverso il pagamento di un somma di
denaro.
Avv. Elia Francesco Dispenza