Occultamento della sostanza stupefacente: concorso nella detenzione o favoreggiamento personale?

03.07.2024

*** Con il presente elaborato, analizzata la peculiare natura del reato di detenzione di stupefacenti, si pone l'attenzione sulla condotta di chi si disfi della sostanza o la occulti durante un controllo delle Forze dell'Ordine, al fine di qualificare l'azione in termini di concorso nella detenzione ovvero di favoreggiamento personale, tenendo conto del principio di diritto da ultimo richiamato dalla Corte di Legittimità con la Sentenza n. 14961/2024. ***

La detenzione illecita di sostanze stupefacenti, prevista e punita dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, presuppone la disponibilità delle stesse da parte dell'agente e la possibilità di accedervi ad libitum, a prescindere da un esercizio continuo o frazionato.

Si tratta di un reato permanente che, come tale, è composto da due momenti: il perfezionamento della fattispecie delittuosa, integrato al ricorrere di tutti presupposti fattuali richiesti dalla norma, e la consumazione, che si realizza al cessare della condotta detentiva.

Tenendo conto dello iato temporale che intercorre tra i due momenti configurativi del delitto, occorre verificare in quale istante si inserisce la condotta di colui che intervenga in aiuto del detentore di stupefacenti, disfacendosi della sostanza o impedendo il pronto intervento delle Forze dell'Ordine e, conseguentemente, se possa essere perseguita a titolo di concorso (art. 110 c.p.) o di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Invero, l'aiuto fornito durante l'esecuzione criminosa, con la consapevolezza del contributo alla condotta altrui e la volontà di fornire un apporto funzionale, dovrebbe essere qualificata in termini di concorso. Tale fattispecie sarebbe integrata qualora il supporto fornito dal soggetto, costituente preludio alla cessazione della condotta detentiva, rappresenti la materializzazione di aiuto formulata ex ante dall'agente in favore del detentore o l'epilogo di altro tipo di ausilio già fornito alla detenzione[1].

Al contrario, la condotta agevolativa che interviene in costanza di detenzione dello stupefacente, si colloca in una fase precedente alla cessazione della permanenza, essendo il reato sì perfezionato, ma non ancora consumato. 

Per espressa previsione dell'art. 378 c.p., il reato di favoreggiamento è configurabile qualora l'azione venga realizzata "dopo che fu commesso il delitto", vale a dire successivamente alla sua consumazione. 

Lo stesso dettato normativo sembra, quindi, escludere la configurazione della condotta de qua quando si verifica "nel corso" del reato ovvero della permanenza dello stesso, ritenendola invece integrata quando, in assenza di un contributo già esplicitato, l'agevolazione si manifesti esclusivamente con l'abbandono della sostanza drogante al solo fine di aiutare il detentore a sottrarsi dalle attività di indagini, cessata la permanenza.

Oltre che alla collocazione temporale della condotta di occultamento, occorre prestare attenzione altresì alla natura del rapporto che si istaura tra l'agente e la sostanza detenuta da altri, nonché alla sua finalità, atteso che rileverebbe il concorso (in luogo del favoreggiamento personale) allorquando l'agevolazione non abbia come scopo l'abbandono o la dismissione della droga, bensì il successivo ripristino della disponibilità in capo al detentore.

Conseguentemente, va tenuto distino il caso in cui il soggetto durante la permanenza del reato si disfi unicamente dello stupefacente, ponendo termine alla detenzione al fine di aiutare l'autore del reato a sottrarsi dalle investigazioni, da quello in cui abbia precedentemente posto in essere il contributo agevolatore (o materiale o morale) e si limiti ad occultare lo stupefacente per poi reintegrare il detentore principale della sua disponibilità: nel primo caso sarebbe configurabile il favoreggiamento, nel secondo invece la condotta sarebbe di concorso nel reato.

Il tema è ancora al centro di dibattiti giurisprudenziali e dottrinali: da un lato, infatti, vi sono arresti a favore della configurazione del favoreggiamento nei reati permanenti, anche durante la fase intermedia tra il perfezionamento del delitto e la consumazione dello stesso, non potendosi riconoscere tale fattispecie solo nel reato permanente "consumato"; dall'altro, si registrano teorie che qualificano la condotta in esame unicamente in termini di concorso nella detenzione di stupefacenti, ravvisando sia gli elementi materiali di disponibilità della sostanza, sia quelli soggettivi di consapevolezza e volontà dell'altrui detenzione e del proprio contributo agevolativo.

Deve, quindi, farsi menzione del principio di diritto espresso dalla III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n. 14961/2024, depositata l'11/04/2024 (udienza 27/03/2024) che, superando un precedente orientamento giurisprudenziale sul discrimine tra la condotta costituente contributo concorsuale e la condotta integrante l'autonomo reato di favoreggiamento, e richiamando un orientamento avallato anche dal Supremo Consesso[2], ha ritenuto che "il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale".

Quindi, per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare l'apporto causale del concorrente alla determinazione dell'evento, che deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, ossia al permanere della condotta di detenzione. Certamente condotte di aiuto all'occultamento della sostanza stupefacente al momento dell'accesso delle Forze dell'Ordine nell'appartamento, ovvero condotte di resistenza attiva nei confronti degli ufficiali di Polizia Giudiziaria – come avvenuto nel caso in esame – volte a ritardare od ostacolare il loro accesso all'appartamento ove è custodita la droga, rappresentano un valido apporto causale e, quindi, integrano condotte di concorso[3].

Dott.ssa Simona Ciaffone


[1] L'occultamento della sostanza stupefacente tra concorso nella detenzione e favoreggiamento, di Filippo Lombardi in Giurisprudenza Penale Web, 2021, n. 12.

[2] "In caso di detenzione di sostanze stupefacenti, non è configurabile il favoreggiamento, perché nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale" (cfr. SS. UU, Sent. del 24 maggio 2012, n. 36258).

[3] Cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 16 novembre 2021 (ud. 23 giugno 2021), n. 41579.