Oltraggio a pubblico ufficiale: costituzionalmente legittimo l’innalzamento del minimo edittale
Lo scorso 22 ottobre, con la sentenza 166/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da Tribunale di Trieste, Sezione I penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 341 bis, c.p., nella parte in cui punisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la pena minima della reclusione di sei mesi.
Per i giudici della Consulta l'innalzamento della pena minima, compiuta dal D.L. n. 53/2019, come convertito, dalla previgente soglia di quindici giorni a quella di sei mesi di reclusione, non conduce all'irrogazione di pene sproporzionate, sia in rapporto all'effettiva offensività di una vasta gamma di concrete condotte sussumibili entro la fattispecie criminosa, sia rispetto alla pena, identica nel minimo, applicabile per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto più grave, come invece avanzato dal giudice a quo.
Il ragionamento della Corte Costituzionale per cui ha ritenuto infondata la questione si basa sulla considerazione che la vigente fattispecie di oltraggio "richiede necessariamente e contestualmente che la condotta oltraggiosa:
- si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- avvenga in presenza di più persone;
- si svolga mentre il pubblico ufficiale compia un atto del suo ufficio;
- offenda l'onore «ed» il prestigio di un pubblico ufficiale".
Tali elementi specializzanti rispetto all'abrogato art. 341 c.p., punito nel minimo con quindi giorni di reclusione, hanno infatti significativamente ristretto l'ambito applicativo della nuova fattispecie di oltraggio rispetto alla precedente, "arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione", anche considerando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore, nei limiti della manifesta irragionevolezza, nella determinazione delle comminatorie edittale e nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, ragionamento già evidenziato in precedenti pronunce (ex multis, Corte cost. sentenze n. 207/2023 e n. 117/2021).
Inoltre, pur nella diversità delle condotte sanzionate, la "nuova" fattispecie di oltraggio condivide con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p. "una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 97, comma secondo, Cost."; di conseguenza, non risulta manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di prevedere, per entrambi i reati, la medesima pena minima, tra l'altro evitabile tramite il ricorso a strumenti di giustizia riparativa, tra cui la responsabilizzazione dell'autore dell'offesa e il recupero delle relazioni interpersonali danneggiate dal reato, che contribuiscono a restituire un'immagine positiva all'azione della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art 162 ter c.p.