SAVE THE DATE: Nuovi oneri per il creditore procedente nel pignoramento presso terzi

09.04.2022

La Riforma del processo civile, affidata al Governo con delega approvata il 25 novembre 2021 e in vigore dal 24 dicembre 2021, ha introdotto diverse novità anche in materia di processo esecutivo.

Tra le diverse norme del processo esecutivo modificate dalla riforma, vi è l'art. 543 c.p.c., che prevede a carico del creditore un ulteriore onere nel momento in cui procede al pignoramento presso terzi.

Tale novità normativa esplicherà la sua efficacia in quelle procedure che verranno instaurare a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge delega suddetta, ossia a partire dal 22 giugno 2022.

L'art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile viene integrato da due nuovi commi che vengono aggiunti dopo il quarto e che rispettivamente dispongono:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Dalla formulazione di questo comma è evidente che l'onere della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell'esecuzione dovrà essere a carico del creditore, inoltre:

"Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."

Un onere procedurale in più, quindi, che va a gravare sul creditore e che sembra porsi in contrasto con le finalità di "semplificazione" e di "accelerazione" del rito finendo per appesantire la procedura finalizzata a tutelare il credito di un soggetto che, comunque, è già in possesso di un titolo esecutivo per avviare l'esecuzione nelle sue diverse e possibili forme.

Un onere che tra l'altro è previsto, come precisano i due nuovi commi, a pena d'inefficacia del pignoramento.

La norma così riformata onera quindi il creditore, nientemeno che a pena di inefficacia del pignoramento, di comunicare alle altre parti processuali un dato reale -che è il numero di ruolo- ed un dato quasi sempre fittizio -che è la data di prima udienza-; infatti per comune esperienza si sa che la data indicata nel pignoramento raramente coincide con quella dell'effettiva udienza (che può essere fissata perfino mesi dopo) e che possono accadere spesso ritardi dell'Ufficiale Giudiziario notificatore, del creditore che non è in grado di iscrivere la causa al ruolo entro la data indicata e, di conseguenza, tantomeno di notificare tempestivamente l'avviso al debitore e al terzo.

Tuttavia con l'introduzione dei due nuovi commi il Legislatore persegue l'obiettivo di prevedere che dell'avvenuta iscrizione a ruolo e della permanenza del vincolo di pignoramento sia informato anche il terzo (in genere un istituto di credito presso il quale il debitore ha un conto corrente o un datore di lavoro che provvede ai pagamenti degli emolumenti mensili).

In tal modo il terzo destinatario dell'atto di pignoramento, reso edotto della data in cui si terrà l'udienza, sarà informato anche della prosecuzione del procedimento.

Il mancato adempimento di questo obbligo di avviso del terzo comporta addirittura il venir meno degli obblighi in capo a quest'ultimo di cui all'art. 546 c.p.c. a partire dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Va ricordato che l'art 546 c.p.c., sul punto specifico degli obblighi del terzo, prevede che dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo stesso sia tenuto a rispettare gli stessi obblighi che la Legge pone in capo al custode per quanto riguarda le cose e le somme da lui dovute nei limiti dell'importo indicato nel precetto, aumentato della metà.

Questi obblighi del terzo vengono meno se sul conto bancario o postale intestato al debitore vengono accreditate somme a questo spettanti a titolo di stipendio, salario, indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, se l'accredito è anteriore al pignoramento e se l'importo è pari al triplo dell'assegno sociale.

Se però l'accredito viene effettuato dal pignoramento o successivamente gli obblighi del terzo pignorato permangono, ma sempre nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili) e da speciali disposizioni di Legge (art. 514 c.p.c -cose mobili assolutamente impignorabili- art.1881c.c.-rendita vitalizia a titolo gratuito- e art.1923 c.c. -somme dovute dall'assicurazione-).

Avv. Tiziana Miani-Calabrese