L’Ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Sudafrica vs Israele: l’accusa di genocidio

17.07.2024

Ordinanza CIG 29.12.2023

Il Sudafrica ha mosso l'accusa di genocidio contro Israele, innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, in relazione alla risposta militare di quest'ultimo all'attacco terroristico di Hamas del 07.10.2023. 

La CIG, nelle more della decisione finale, ha emesso un'ordinanza ove ordina allo Stato israeliano l'adozione delle misure cautelari, come richiesto dal Sudafrica. 

Nella medesima ordinanza però si trovano alcuni passaggi di estremo interesse che conducono ad una riflessione più ampia alla luce delle norme fondamentali del diritto internazionale.

Il 29.12.2023 il Sudafrica ha presentato Istanza alla Corte Internazionale di Giustizia accusando del crimine di genocidio lo stato di Israele. 

Nello specifico, secondo lo stato sudafricano, Israele avrebbe compiuto atti di genocidio contro il popolo palestinese, commessi o tollerati dal Governo e dall'esercito. 

Inoltre, nelle more della decisione finale sull'accusa, il Sudafrica ha chiesto alla Corte l'adozione di misure cautelari urgenti appellandosi all'art. 41 dello Statuto della Corte.

Una volta ricevuta l'Istanza, la Corte ha proceduto con l'analisi della medesima ed ha emesso il 26.01.2024 l'ordinanza che si analizzerà nel seguito.

In primis, la Corte ha accertato in senso positivo la propria competenza in materia, alla luce del fatto che vi era in atto una controversia tra due Stati sull'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, verso la quale è pacifico che la CIG abbia competenza.

In secundis, la Corte procede all'analisi dell'altra questione preliminare, la legittimazione ad agire del ricorrente, il Sudafrica ha motivato sul punto ponendo l'accento sul carattere erga omnes della Convenzione, secondo il quale tutti gli Stati hanno una legittimazione e un interesse a prevenire il crimine di genocidio ed a vigilare affinché quest'ultimo non si verifichi. Su tale assunto la Corte ha ritenuto prima facie che vi sia, altresì, legittimazione ad agire del ricorrente, sebbene non vi fosse stata contestazione specifica da parte di Israele sul punto.

Successivamente la Corte procede ad una valutazione nel merito della richiesta di emissione di misure cautelari. Dopo un breve cenno sugli obblighi in capo agli Stati nel prevenire e punire il crimine di genocidio, la Corte precisa quali sono le caratteristiche del crimine, affermando ex art. 2 della Convenzione, che il genocidio consiste nell'intenzione di distruggere totalmente o in parte un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso.

Continua la Corte nella sua ordinanza osservando come l'offensiva militare di Israele abbia causato innumerevoli feriti e morti, nonché la distruzione di edifici, lo sfollamento della popolazione palestinese di Gaza e ciò era stato confermato anche da attendibili organizzazioni internazionali quali il Segretario agli affari umanitari dell'ONU, l'OMS ecc.

Osserva ancora la Corte come vi sia stato l'utilizzo di una retorica disumanizzante e visibilmente genocida, nelle dichiarazioni di alcuni politici di alto rango dello Stato israeliano, in riferimento ai fatti del 7 ottobre e alla conseguente reazione. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto che vi sia plausibilità di alcuni degli addebiti mossi dal Sudafrica.

La CIG, infine, motiva sulla presenza o meno delle esigenze che possano giustificare la richiesta di applicazione di misure cautelari urgenti secondo l'articolo 41 del proprio Statuto. Sul punto la Corte, in prima istanza, ribadisce cosa si intende per crimine di genocidio, dopodiché cita una serie di dichiarazioni di alcuni responsabili di organizzazioni internazionali, alla luce delle quali sostiene che vi è un rischio reale ed imminente di un pregiudizio irreparabile, ragion per cui ritiene legittimo autorizzare delle misure cautelari.

Alla luce di tali premesse la Corte ha richiesto allo stato di Israele l'adozione di ogni misura idonea a evitare ogni atto che costituisce il crimine di genocidio, così come previsto dall'articolo 2 della Convenzione, nonché ha invitato Israele ad adottare tutte le misure per prevenire e punire ogni pubblica incitazione alla commissione di atti di genocidio nei confronti dei palestinesi, ed infine, ha richiesto allo stato israeliano l'assunzione di misure che consentano la fornitura di servizi di base e aiuti umanitari ai cittadini palestinesi di Gaza.

Dunque, la Corte Internazionale di Giustizia ha ritenuto plausibili alcuni degli addebiti mossi dal Sudafrica nella sua Istanza contro Israele, ritenendoli sufficienti a giustificare l'adozione di misure cautelari. Le decisioni prese in via cautelare dalla Corte non sono impugnabili e sono vincolanti per gli Stati coinvolti, sebbene la Corte internazionale non abbia strumenti adeguati affinché possa applicarle coattivamente in caso di inadempimento di uno Stato.

In ogni caso, la decisione nel merito dell'accusa di genocidio è stata rimandata ad un momento successivo, poiché tale fase verteva unicamente sull'emissione delle misure.

L'Ordinanza passata in rassegna ci porta una riflessione di più ampio respiro sul possibile travalicamento delle norme di diritto internazionale umanitario da parte dello Stato israeliano, il che costituisce senza dubbio un illecito molto grave per uno Stato democratico e di diritto.

Inoltre, la decisione apre una riflessione sulla proporzionalità della risposta militare israeliana all'attacco del 7 ottobre, requisito indefettibile affinché possa invocarsi la scriminante del diritto di difesa internazionale.

La decisione nel merito potrà sicuramente chiarire ogni interrogativo nascente dall'ordinanza emessa all'inizio dell'anno.

Dott. Domenico Ruperto