Il patto marciano: una valida alternativa al patto commissorio

20.05.2024

Il patto marciano è l'accordo con cui si conviene che, in caso di inadempimento, il creditore acquista la proprietà di un bene del debitore, con l'obbligo di restituire l'eventuale eccedenza di valore del bene stimato, successivamente all'inadempimento, da un soggetto terzo ed imparziale rispetto all'importo del debito inadempiuto.

Il legislatore storico ha sanzionato con la nullità il patto commissorio con due norme, gli articoli 2744 c.c. e 1963 c.c.

Il divieto del patto commissorio, che in un'ottica di tipo funzionale deve essere letto come un divieto di risultato, risponde all'esigenza di tutelare il debitore da eventuali abusi da parte del creditore.

Il debitore, infatti, allettato dalla possibilità di trattenere o recuperare il bene, decide di vincolare in via programmatica un bene di sua proprietà al futuro soddisfacimento del creditore.

Il patto commissorio presenta delle insidie per il debitore, il quale illudendosi di riuscire a procurarsi la somma per pagare il debito prima della sua scadenza, aliena il bene con funzione di garanzia.

La nullità del patto commissorio, secondo un consolidato orientamento è dovuta alla debolezza causale alla base dell'alienazione; si evidenzia, infatti, come la causa di garanzia non sia in grado di sorreggere il trasferimento della proprietà che finirebbe per diventare una proprietà atipica in contrasto con il principio di tipicità dei diritti reali.

In questo scenario, il patto marciano rappresenta una valida alternativa al patto commissorio.

Il patto marciano è l'accordo con cui si conviene che, in caso di inadempimento, il creditore acquista la proprietà di un bene del debitore, con l'obbligo di restituire l'eventuale eccedenza di valore del bene stimato, successivamente all'inadempimento, da un soggetto terzo ed imparziale rispetto all'importo del debito inadempiuto.

È proprio il meccanismo della aestimatio a "salvare" il patto marciano e a differenziarlo dal patto commissorio.

L'incessante proliferare di marciani tipici nella legislazione speciale, si pensi al prestito vitalizio ipotecario disciplinato dall'articolo 11 quaterdecies co.12 d.l. n.203 del 2005, al finanziamento alle imprese previsto dall'articolo 48 bis T.U.B. o al credito immobiliare ai consumatori previsto dall'art. 120 quinquies T.U.B, sono espressione di una duplice e attuale tendenza.

La prima tendenza è rappresentata dalla necessità di favorire la concessione del credito e la seconda, invece, è quella di porre un rimedio alla crisi delle procedure esecutive sempre più inadatte.

La giurisprudenza, proprio in ragione della tendenza del legislatore a tipizzare i patti marciani, sembra ammettere in maniera piuttosto pacifica, la possibilità anche di marciani atipici, a patto che venga sempre restituita l'eccedenza del valore del bene al debitore attraverso l'aestimatio.

Dott.ssa Michela Falcone